§ 10.5.2f - Legge 6 agosto 1966, n. 626.
Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:06/08/1966
Numero:626


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono [...]
Art. 2.      L'importo del minor gettito contributivo che si determina per le gestioni assicurative dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico dello Stato che vi [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate sino alla [...]
Art. 4.      Le disponibilità del Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per [...]
Art. 5.      E' conferito al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di buoni [...]
Art 6      Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere coi propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 10.5.2f - Legge 6 agosto 1966, n. 626.

Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

(G.U. 19 agosto 1966, n. 205).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonchè le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

 

          Art. 2.

     L'importo del minor gettito contributivo che si determina per le gestioni assicurative dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 224.502,8 milioni da ripartirsi come segue:

     lire 148.000 milioni, a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da suddividere fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione, rispettivamente, di sette decimi e tre decimi;

     lire 18.900 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     lire 35.552,8 milioni, a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 34.800 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

     lire 373,5 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 379,3 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

     lire 22.050 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I predetti importi sono versati dallo Stato in rate bimestrali anticipate.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966.

     L'importo del minore gettito contributivo che si determina per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 106.200 milioni.

     Il contributo predetto è versato dallo Stato al Fondo di cui ai precedenti commi, in rate bimestrali anticipate.

 

          Art. 4.

     Le disponibilità del Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui ai precedenti articoli.

     Le somme così versate allo stato di previsione delle entrate sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 5.

     E' conferito al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di buoni del Tesoro poliennali dell'importo complessivo netto di lire 330.702,8 milioni che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese, nell'anno 1966, a scadenza non superiore a nove anni con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Alle spese di emissione, agli oneri per il pagamento delle due prime rate semestrali di interessi e per eventuale conguaglio gli interessi dovuti all'atto della sottoscrizione e ad ogni altra spesa per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo, si fa fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

 

          Art 6

     Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere coi propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.