§ 4.4.126 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 134.
Istituzione della riserva naturale guidata "Monte Salviano" nel Comune di Avezzano.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/12/1999
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Perimetrazione.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Piano di Assetto Naturalistico.
Art. 6.  Programma Pluriennale di attuazione e regolamento.
Art. 7.  Piano di Gestione.
Art. 8.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 9.  Personale della Riserva.
Art. 10.  Norme transitorie di salvaguardia.
Art. 11.  Vigilanza e sorveglianza.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.4.126 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 134.

Istituzione della riserva naturale guidata "Monte Salviano" nel Comune di Avezzano.

(B.U. n. 30 Straord. del 28 dicembre 1999).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituita la Riserva Naturale Guidata "Monte Salviano" nel territorio del Comune di Avezzano.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Riserva Naturale Guidata "Monte Salviano" assicura la conservazione, la valorizzazione e il recupero delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche per fini didattici, sociali, culturali, sportivi, e ricreativi soprattutto a vantaggio delle categorie più deboli realizzando una fruizione razionale e corretta del territorio.

     2. Per l'attuazione delle finalità espresse al comma 1 saranno attuati gli interventi atti a favorire le attività ecoturistiche e agrituristiche previste nel Piano di Assetto Naturalistico e nel Programma Pluriennale di Attuazione di cui agli artt. 4 e 5.

 

     Art. 3. Perimetrazione.

     1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Monte Salviano" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 722 ettari.

     2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Avezzano.

     2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università e dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

     3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposita deliberazione consiliare, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

     4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

     5. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

 

     Art. 5. Piano di Assetto Naturalistico.

     1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 15, comma 3.

     2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

     3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21.6.1996, n. 38, art. 22, comma 3.

     4. Il Piano di Assetto Naturalistico potrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.

 

     Art. 6. Programma Pluriennale di attuazione e regolamento.

     1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma Pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per le attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici. In particolare, il Programma dovrà prevedere piani finalizzati per:

     - il recupero, l'incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

     - il recupero del patrimonio edilizio esistente con riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

     Il Comune dovrà, inoltre, predisporre il regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e la definizione dei modi di accessibilità e fruibilità della Riserva stessa. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

     2. Il Programma Pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

 

     Art. 7. Piano di Gestione.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di Gestione.

     2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 11 per le spese previste ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5.

 

     Art. 8. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico, e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

 

     Art. 9. Personale della Riserva.

     1. La Riserva Naturale, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato da Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

 

     Art. 10. Norme transitorie di salvaguardia.

     1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

     a) alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) apertura di nuove strade;

     c) costruzione di nuovi edifici;

     d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

     e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

     f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall'Ente di Gestione;

     g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;

     h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

     i) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

     j) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

     k) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

     l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

     m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

     n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

     o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali.

     2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

     3. Sono inoltre fatte salve tutte le attività sportive, turistiche e ricreative, nonché quelle religiose, appartenenti ormai alle tradizioni, alla cultura ed alla storia della popolazione locale e che si svolgono da anni all'interno dell'area protetta.

     4. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esistenti.

 

     Art. 11. Vigilanza e sorveglianza.

     1. La vigilanza sul territorio della Riserva Naturale Guidata è affidata agli agenti di polizia urbana locale ed al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 394/91 e dell'art. 29 della L.R. 38/96.

 

     Art. 12. Sanzioni.

     1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999, in £. 50.000.000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte al Cap. 272421 il cui stanziamento è determinato con legge di bilancio denominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali L.R. 21.6.1996, n. 38, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4 della L.R. 38/96.

     2. Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione della tabellazione ed all'elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico del Programma pluriennale di attuazione e del regolamento di cui agli artt. 4 e 5.