§ 4.3.1 – L.R. 26 luglio 1983, n. 54.
Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:26/07/1983
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Attività escluse).
Art. 3.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 4.  (Comitato Tecnico Regionale).
Art. 5.  (Competenze del Comitato Tecnico Regionale).
Art. 6.  (Riunioni del Comitato Tecnico Regionale).
Art. 7.  (Contenuto del Piano Regionale).
Art. 8.  (Approvazione del Piano Regionale).
Art. 9.  (Efficacia del Piano Regionale).
Art. 10.  (Regime amministrativo).
Art. 11.  (Contenuto della domanda).
Art. 12.  (Istruttoria).
Art. 12 bis.  Contributo alle spese d’istruttoria.
Art. 13.  (Riesame della domanda).
Art. 13 bis.  Convenzione con il Comune.
Art. 14.  (Provvedimento di concessione).
Art. 15.  (Provvedimento di autorizzazione).
Art. 16.  (Contenuto dei provvedimenti).
Art. 17.  (Notificazioni e Pubblicità).
Art. 18.  (Subingresso nella coltivazione).
Art. 19.  (Cessazione di efficacia dei provvedimenti).
Art. 20.  (Scadenza del termine).
Art. 21.  (Rinunzia).
Art. 22.  (Decadenza).
Art. 23.  (Sottrazione del giacimento alla disponibilità del privato).
Art. 24.  (Giacimento rimasto inutilizzato).
Art. 25.  (Revoca).
Art. 26.  (Pubblicità dei provvedimenti).
Art. 27.  (Vigilanza e controllo).
Art. 28.  (Sanzioni amministrative).
Art. 29.  Risanamento ambientale
Art. 30.  (Regime amministrativo).
Art. 31.  (Contenuto della domanda).
Art. 32.  (Istruttoria).
Art. 33.  (Decreto di concessione).
Art. 34.  (Vigilanza e controllo).
Art. 35.  (Sanzioni amministrative).
Art. 36.  (Prima convocazione del Comitato Tecnico Regionale).
Art. 37.  (Albo Regionale).
Art. 38.  (Regime transitorio).
Art. 39.  (Permesso di ricerca).
Art. 39 bis.  Benefici del per missionario.
Art. 40.  (Abrogazione).
Art. 41.  (Norma finanziaria).
Art. 42.  (Urgenza).


§ 4.3.1 – L.R. 26 luglio 1983, n. 54. [1]

Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.

(B.U. 2 settembre 1983, n. 33).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     Sono regolate dalla presente legge:

     1) le attività di coltivazione:

     a) delle torbe;

     b) dei materiali per costruzioni edili. stradali ed idrauliche:

     c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

     d) degli altri materiali industrialmente utilizzati sotto qualsiasi forma o condizione fisica, non compresi nell'elenco di cui all'art. 2, 2° comma del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dichiarati di appartenenza alla categoria delle cave dalla Giunta regionale, ai sensi del successivo art. 3;

     2) le attività di escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle spiagge e fondali lacuali di competenza della Regione, propria o delegata;

 

     Art. 2. (Attività escluse).

     Non costituisce esercizio di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono sullo stesso fondo.

     Le attività di lavorazione e di trasformazione, anche in sito, dei materiali estratti sono regolate dalle relative leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 3. (Competenze della Giunta regionale).

     Spetta alla Giunta regionale:

     a) predisporre il Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione entro il 31 dicembre 1989;

     b) dichiarare l'appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate né  dal 2° comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del R.D. citato:

     c) formulare il disciplinare per un corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione che concili le esigenze della produzione con quelle della tutela dell'ambiente e dei corsi d'acqua;

     d) impartire disposizioni agli organi di vigilanza e di controllo, nonché ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, per la raccolta dei dati statistici e delle notizie attinenti all'attività estrattiva e di escavazione nell'ambito della Regione.

 

     Art. 4. (Comitato Tecnico Regionale). [2]

     [E' istituito il Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive e di escavazione nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

     Il Comitato Tecnico è composto da:

     1) il componente della Giunta delegato al Settore Cave e Torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o di impedimento, il Comitato è presieduto dal componente più anziano per età presente alla seduta;

     2) il dirigente del Servizio Energia e Industria;

     3) il dirigente dell'Ufficio Attività Industriali;

     4) il dirigente del Servizio del Genio Civile competente per territorio;

     5) il dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente;

     6) il dirigente del Servizio Beni Ambientali;

     7) n. 3 esperti particolarmente competenti nelle materie giuridico- amministrative e di tecnica mineraria nominati dalla Giunta Regionale, con voto limitato ad uno [3];

     8) il dirigente del Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal responsabile dell'Unità Operativa per le Attività Estrattive.

     Ai componenti del Comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni [4].

     In caso di impedimento o assenza, ciascun membro, esclusi i tre esperti designati dal Consiglio regionale, può farsi sostituire da un funzionario del Servizio da lui prescelto [5].

     Gli esperti di cui al precedente 2° comma, punto 7 durano in carica tre anni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a prendere atto della decadenza ed effettuare le nuove nomine. Gli esperti sono altresì dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta regionale nel caso si assentino senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato [6].

     I Dirigenti dei servizi facenti parte del comitato sono obbligati a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato da un Funzionario in caso non possano prendere parte alla riunione del C.T.R. [7].]

 

     Art. 5. (Competenze del Comitato Tecnico Regionale).

     Nelle materie di sua competenza, la Giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato Tecnico Regionale.

     Il parere del Comitato sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalla normativa vigente nelle materie disciplinate dalla presente legge. Tale parere è obbligatorio e vincolante.

     Il parere del predetto Comitato deve espressamente motivare la compatibilità o meno dell'attività estrattiva con i vincoli ambientali, idrogeologici, militari o di altra natura.

     A tal uopo il Comitato, ove sussistano tali vincoli provvede a richiedere a sua volta il proprio avviso alle autorità preposte normalmente alla gestione e tutela degli interessi pubblici per cui i vicoli stessi furono posti.

     Le Autorità competenti ad emettere i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attività estrattive, qualora non ritengano di condividere i parere del CTR, possono ricorrere al Consiglio regionale che decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

     E', altresì, compito del Comitato:

     a) esprimere il parere per il rilascio dei provvedimenti di concessione di autorizzazione;

     b) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle attività estrattive e di escavazione, sulla base dei dati raccolti direttamente o con le modalità di cui al precedente art. 3, lett. d):

     c) promuovere studi e ricerche relative ai problemi attinenti alle attività estrattive e di escavazione;

     d) svolgere compiti accertativi diretti. anche mediante sopralluoghi;

     e) formulare proposte sulla formazione professionale del personale e dei tecnici operanti nel settore cave e torbiere [8].

 

     Art. 6. (Riunioni del Comitato Tecnico Regionale).

     Il Comitato Tecnico si riunisce a richiesta del suo Presidente ogni qualvolta vi sono argomenti da trattare.

     Devono essere sentiti i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali confederali e delle aziende interessate agli argomenti in trattazione. Possono, altresì, essere sentite le organizzazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale.

     Per l'espletamento del proprio lavoro, il Comitato può conferire, ad uno o più componenti incarichi specifici di sopralluogo di indagine e di studio.

     I componenti indicati ai nn. 3 e 4 del precedente art. 4 partecipano alle riunioni secondo la loro competenza territoriale in relazione agli argomenti in discussione.

     Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

 

     Art. 7. (Contenuto del Piano Regionale).

     Il Piano Regionale di cui alla lett. a) del precedente art. 3, deve contenere:

     a) l'individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico-produttiva delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici;

     b) il censimento delle attività estrattive e di escavazione in esercizio, con la indicazione della qualità del materiale estratto e della relativa utilizzazione;

     c) la stima dei fabbisogni dei mercati regionali nazionali ed esteri, dei vari materiali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo:

     d) le prescrizioni d'ordine generale relative alla tutela dei corsi d'acqua e dell'ambiente, nonché quelle relative all'igiene ed alla sicurezza degli addetti ai lavori ed alla incolumità delle persone e delle cose, nell'ambito della zona interessata, in conformità al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

     e) la localizzazione territoriale delle fonti di estrazione e di escavazione nell'ambito delle quali può essere consentita la relativa attività;

     f) i criteri per la localizzazione delle singole concessioni o autorizzazioni all'interno delle aree delimitate, nonché i criteri per la costituzione dei consorzi volontari tra coltivatori di cave contigue o vicine e di quelli obbligatori, qualora si ravvisino le ragioni di pubblico interesse;

     g) le indicazioni di massima per assicurare il risanamento ambientale e del regime delle acque;

     h) i criteri per il dimensionamento, anche in rapporto alle unità lavorative addette ed alle tecnologie impiegate, delle costruzioni e di ogni altra opera che si intende realizzare al servizio dell'attività estrattiva.

     Esse comunque non potranno superare il limite massimo di 1 mq. di superficie coperta per ogni 20 mq. di area della coltivazione.

     Dette costruzioni dovranno essere rimosse a coltivazione ultimata.

 

     Art. 8. (Approvazione del Piano Regionale).

     Il Piano Regionale predisposto dalla Giunta è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     Entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione, gli Enti locali ed i singoli interessati possono presentare al Consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica.

     Il Piano è approvato dal Consiglio regionale entro i successivi 60 giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 9. (Efficacia del Piano Regionale).

     Il Piano è sottoposto a verifica almeno ogni dieci anni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della relazione del Comitato Tecnico di cui al punto b) dell'art. 5.

     Il Piano Regionale, una volta esecutivo, diventa parte integrante degli strumenti urbanistici generali dei territori interessati e ne costituisce variante ai piani regolatori.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del Piano i Comuni devono adeguare alle sue previsioni gli strumenti urbanistici del territorio.

     Ove i Comuni non provvedano nel suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un commissario «ad acta» che provvede ai necessari adeguamenti a norma delle leggi vigenti.

     Le varianti al P.R.G. non sono soggette ad autorizzazione preventiva.

     I termini per la pubblicazione della variante e per la presentazione delle osservazioni od opposizioni sono ridotti della metà.

     Le varianti di cui sopra devono essere approvate nel termine di 90 giorni successivi a quello in cui sono pervenuti alla Regione gli atti relativi o quelli integrativi eventualmente richiesti.

     Decorso il termine suddetto senza che sia intervenuta diversa determinazione da parte della Regione, l'approvazione si intende concessa.

 

TITOLO II

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

 

     Art. 10. (Regime amministrativo). [9]

     L'attività di coltivazione dei materiali di cui al n. 1) dell'art. 1 della presente legge è soggetta a:

     a) provvedimento di concessione da parte del Presidente della Giunta regionale, se deve esercitarsi su giacimenti:

     - appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione:

     - sottratti alla disponibilità del proprietario, ai sensi del successivo art. 23;

     - rimasti inutilizzati ai sensi del successivo art. 24;

     b) provvedimento di concessione da parte del Sindaco, se deve esercitarsi su giacimenti di proprietà comunale;

     c) provvedimento di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale se deve esercitarsi su giacimenti coltivati per l'esercizio di attività industriali situate in altro Comune o se l'area interessata ricade in più Comuni contermini;

     d) provvedimento di autorizzazione da parte del Sindaco, per tutte le cave private presenti sul territorio comunale. Tale funzione amministrativa viene espressamente delegata ai Comuni con la presente legge.

     L'art. 1 della legge regionale 5 febbraio 1985, n. 10 è abrogato.

     L'istanza del richiedente ed i documenti allegati devono essere inoltrati in carta legale ed in duplice copia alla Giunta regionale - Unità Operativa per le Attività Estrattive - con sede in Pescara ed ai Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate [10].

 

     Art. 11. (Contenuto della domanda).

     La domanda per esercitare l'attività di coltivazione deve contenere:

     1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale;

     2) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori di coltivazione con l'atto di assenso autenticato;

     3) copia autentica del titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava.

     Alla domanda per esercitare l'attività di coltivazione devono essere allegati:

     A) Gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale, dei luoghi nell'ambito dell'intera zona di intervento e l'ubicazione della cava, composti da:

     a) una corografia della zona interessata nella scala

uno/venticinquemila;

     b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila contenente le suddivisioni catastali e le delimitazioni dei terreni direttamente interessati alla escavazione, al trattamento e deposito dei materiali ed a tutte le infrastrutture fisse necessarie per l'espletamento della attività estrattive.

     c) una documentazione fotografica della zona interessata.

     B) Una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrologiche e di stabilità della zona, con l'indicazione della consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni e con l'ulteriore indicazione in dettaglio delle colture agricole e forestali esistenti.

     C) Una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, cori specificazione dei relativi sistemi e fasi dei macchinari da impiegarsi per l'estrazione, la lavorazione e la trasformazione dei materiali, la potenzialità di essi e le unità lavorative addette. La relazione deve contenere anche la rappresentazione delle costruzioni, delle infrastrutture, dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, all'igiene ed alla salute dei lavoratori, nonché la indicazione degli impegni finanziari previsti e della durata della coltivazione.

     D) [La ricevuta del versamento di L. 300.000 in favore dell'Amministrazione cui l'istanza è diretta, a titolo di contributo alle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda] [11].

     E) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto.

     Il Comitato stabilisce l'ammontare della garanzia per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra commisurata alla prevedibile entità della spesa relativa nella forma o di deposito cauzionale o di fidejussione a scelta dell'interessato [12].

     Almeno un anno prima della cessazione della attività estrattiva, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Regionale che prevede, a norma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 L.R. 20 giugno 1980, n. 66), l'obbligo della ricostituzione del cotico e della riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate, nonché i tempi di realizzazione. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o istituto assicurativo, commisurato all prevedibile entità della spesa relativa.

 

     Art. 12. (Istruttoria).

     La Unità Operativa (UO) per le Attività Estrattive, ricevuta l'istanza, accertatane la regolarità e la competenza, provvede alla relativa istruttoria sentito il Comune interessato, mediante visite e sopralluogo e rilevamento di ogni elemento utile per una esauriente conoscenza di tutti i problemi da parte del Comitato, che deve essere messo in grado di valutare i vincoli presenti nella zona, lo stato dei luoghi, la personalità e la serietà dell'impresa, l'impatto ambientale della cava. Completata l'istruttoria, la UO trasmette gli atti alla segreteria del Comitato, che li assume al proprio protocollo.

     Da tale momento il CTR deve esprimere parere entro novanta giorni salvo sospensione del termine stabilito dal CTR stesso per supplemento d'istruttoria.

     Il Comitato, in sede d'istruttoria, può richiedere sia direttamente, sia servendosi dell'Unità Operativa per le attività estrattive, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati forniti dal richiedente, ritenga utile acquisire per verificare che l'attività di coltivazione sia esercitata nell'ambito delle esigenze della produzione e nel rispetto dell'interesse pubblico e della conservazione dell'ambiente, nonché in conformità al Piano regionale ed alle disposizioni della presente legge [13].

 

     Art. 12 bis. Contributo alle spese d’istruttoria. [14]

     Per i procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 54/1983 inerenti il rilascio di concessioni ed autorizzazioni estrattive ovvero i procedimenti di ampliamento, proroga, rinnovo, e subingresso inerenti detti atti amministrativi è dovuto un importo di € 300,00 a titolo di contributo per l‘istruttoria in favore dell’amministrazione a cui rivolge l’istanza.

     L’attestazione del versamento di detto importo su apposito conto corrente postale deve essere allegata all’istanza dal richiedente.

 

     Art. 13. (Riesame della domanda).

     Qualora il Comitato ritenga di non dover rilasciare parere favorevole sul progetto di ricerca e di coltivazione presentato, può stabilire le prescrizioni cui sottoporre il riesame della domanda o le modifiche che il richiedente deve apportare al progetto stesso.

     L'Amministrazione interessata notifica al richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento, le prescrizioni e le modifiche determinate dal Comitato per il riesame della domanda.

     Il nuovo parere è richiesto al Comitato dalla stessa Amministrazione alla quale l'interessato deve riprodurre la documentazione di cui al precedente art. 11 entro il termine previsto al primo comma dell'art. 12.

     Il nuovo parere del Comitato deve essere espresso entro i successivi 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

 

     Art. 13 bis. Convenzione con il Comune. [15]

     Il rilascio, la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cava di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l’impatto dell’opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta regionale ed aggiornato con gli stessi criteri di cui all’art. 14, comma 2.

     Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai Comuni interessati una volta che siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne abbia previsto una destinazione ad uso pubblico.

     I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta.

     Trascorso tale termine la Regione, su richiesta dell'interessato, provvede ai sensi del comma 4 del presente articolo.

     In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, quest'ultimo può chiedere che la Direzione attività produttive – Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     Le somme versate ai sensi del comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni per la realizzazione d’interventi ed infrastrutture, da realizzarsi, nei seguenti settori, rispettandone l’ordine di priorità:

     - protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l’acquisto di mezzi e beni strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico;

     - viabilità e sicurezza stradale, finalizzati alla mitigazione dell’incidenza dell’attività estrattiva sul traffico locale, in particolare quello dei centri abitati, anche attraverso il potenziamento qualitativo e quantitativo di beni strumentali e mezzi della polizia municipale;

     - recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dismessi presenti nel territorio comunale;

     - recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio comunale.

 

     Art. 14. (Provvedimento di concessione).

     1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione viene rilasciato dal Sindaco o dal Presidente della Giunta regionale sulla base del parere obbligatorio e vincolante del CTR, tenuto conto delle prescrizioni e dei contenuti che lo caratterizzano [16].

     2. Con il provvedimento di concessione, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, fissa, altresì, il canone annuale, da aggiornare annualmente sulla base del 75% degli indici ISTAT, che il concessionario è tenuto a corrispondere e che deve essere proporzionato al volume dei materiali escavabili e stabilito, per i vari tipi di essi, da apposita deliberazione della Giunta regionale.

     2 bis. La Giunta regionale, con cadenza quinquennale, attraverso specifici studi di settore provvede alla revisione degli importi dei canoni demaniali di cui al comma 2. In fase di prima applicazione la Giunta provvede al primo studio di settore entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge [17].

     3. I giacimenti di cui al punto a) dell'art. 10 possono essere dati in concessione solo ai richiedenti che dimostrino di essere forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione.

     4. Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto, per tutta la durata della concessione, un indennizzo previsto dalle vigenti leggi [18].

 

     Art. 15. (Provvedimento di autorizzazione).

     Il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione dei giacimenti, applicando le disposizioni previste nel precedente articolo.

 

     Art. 16. (Contenuto dei provvedimenti).

     Il provvedimento di concessione o di autorizzazione contiene le prescrizioni relative:

     1) all'esatta ubicazione della zona dove deve espletarsi l'attività di coltivazione dei giacimenti;

     2) alla natura ed alla quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per l'intera durata dell'attività;

     3) alle modalità della coltivazione, con specificazione del piano, dei sistemi e dei tempi di estrazione e con la indicazione dei macchinari da impiegarsi e delle opere da realizzare in relazione a quanto disposto alla lett. C) dell'art. 11;

     4) alle modalità di sistemazione ambientale delle aree interessate durante l'attività estrattiva;

     5) al termine massimo per l'inizio dei lavori e per la cessazione dell'attività;

     6) all'obbligo del risanamento ambientale come previsto dal precedente art. 11, punto E) [19].

     7) alle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale in sede di esame del progetto di coltivazione del giacimento;

     8) all'obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all'attività di esercizio.

 

     Art. 17. (Notificazioni e Pubblicità).

     I provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonché quelli di diniego, sono notificati, entro 15 giorni dalla data di emissione a cura dell'Amministrazione competente, sia al richiedente che ai Comuni ovvero alla Giunta regionale ed agli Uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.

     Gli stessi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 18. (Subingresso nella coltivazione).

     La concessione e l'autorizzazione hanno carattere personale.

     Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere all'organo competente, entro il termine di tre mesi, di subentrare nella titolarità della concessione o della autorizzazione.

     Il subentrante dal momento del trasferimento è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario, che conserva la sua efficacia sino a quando gli organi competenti non abbiano provveduto alla domanda di cui al secondo comma.

 

     Art. 19. (Cessazione di efficacia dei provvedimenti).

     I provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per:

     a) scadenza del termine;

     b) rinunzia;

     e) decadenza;

     d) revoca.

 

     Art. 20. (Scadenza del termine).

     La concessione o l'autorizzazione all'esercizio della attività di coltivazione dei giacimenti non può essere rilasciata per un periodo superiore a venti anni.

     Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento.

 

     Art. 21. (Rinunzia).

     L'esercente la coltivazione dei giacimenti che intende rinunziare alla attività estrattiva, deve farne dichiarazione. con firma autenticata, al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco competente, senza apporvi alcuna condizione.

     La rinunzia ha effetto solo dopo che l'interessato abbia adempiuto agli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui all'art. 16 ed, a quello di cui all'ultimo comma dell'art. 11, se aveva dato inizio all'attività estrattiva.

     La rinunzia è accettata dall'organo competente con atto che ha funzione liberatoria per il rinunziante.

 

     Art. 22. (Decadenza).

     Il titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché:

     a) esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio, ovvero in totale difformità a quanto in questo disposto, ovvero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti;

     b) prosegue i lavori nonostante l'ordine di sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 27;

     c) non dà inizio alla coltivazione del giacimento nel termine massimo prescritto nel provvedimento, ovvero sospende detta attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo;

     d) danneggia l'assetto ambientale della zona interessata o di quella limitrofa in modo grave ed esorbitante il normale pregiudizio derivante dall'attività estrattiva;

     e) viene a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica ad eseguibili e i lavori di coltivazione;

     f) non versa il canone stabilito alla scadenza annuale.

     La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dell'organo competente a seguito di rapporto dei servizi di vigilanza e di controllo dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

     Per i casi indicati alle lettere a) ed e), è richiesto anche il preventivo parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale.

 

     Art. 23. (Sottrazione del giacimento alla disponibilità del privato).

     Con il provvedimento di decadenza, l'organo competente fissa al proprietario o enfiteuta della cava, un termine perentorio, non superiore a 6 mesi, per chiedere una nuova autorizzazione da parte di persona diversa da quella decaduta, con l'avvertimento che, trascorso inutilmente detto termine, il giacimento sarà sottratto alla sua disponibilità.

     La sottrazione del giacimento alla disponibilità privata è pronunziata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su parere del Comitato Tecnico Regionale.

 

     Art. 24. (Giacimento rimasto inutilizzato).

     Il giacimento si considera inutilizzato qualora:

     a) nessuno degli eredi abbia chiesto, nel termine previsto dal 3° comma dell'art. 18, il subingresso nella coltivazione di esso;

     b) colui che esercita l'attività estrattiva all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non richieda l'autorizzazione entro i termini previsti dal successivo art. 38;

     c) vi sia stata una rinunzia alla coltivazione regolarmente accettata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.

     In tali casi il giacimento viene sottratto alla disponibilità privata con la procedura di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 25. (Revoca).

     La concessione o l'autorizzazione deve essere revocata per sopravvenuta alterazione della situazione geologica o Idrogeologica della zona interessata o per preminenti e sopravvenuti interessi pubblici contrastanti con l'attività estrattiva in atto, tali da non rendere più tollerabile la prosecuzione di essa.

     La revoca è disposta con provvedimento motivato dall'organo competente, previo parere del Comitato Tecnico Regionale, e contiene la determinazione di un equo indennizzo per l'esercente la attività di coltivazione del giacimento, fermo restando l'obbligo di costui al ripristino ambientale della zona, come prescritto al punto n. 6 dell'art. 16.

     Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

 

     Art. 26. (Pubblicità dei provvedimenti).

     I decreti di accettazione della rinunzia, della revoca, della pronunzia di decadenza e quelli di sottrazione del giacimento alla disponibilità privata sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte ed agli Uffici interessati entro quindici giorni dalla data della loro emanazione.

 

     Art. 27. (Vigilanza e controllo).

     Le funzioni amministrative di vigilanza sulla applicazione sia delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, sia delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai DD.P.R. 27 aprile 1955. n. 617 e 19 marzo 1956, n. 302, nonché il controllo sulla utilizzazione dei giacimenti e sulla esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, spettano alla Giunta regionale che le esercita attraverso l'Unità Operativa per le Attività Estrattive, Vigilanza e Controllo, nonché attraverso il Corpo Forestale.

     All'atto della constatazione di inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione, l'organo che procede alla vigilanza o al controllo contesta l'infrazione all'interessato al quale è concesso un termine di trenta giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

     Qualora l'infrazione possa provocare danni gravi ed irreparabili, l'organo accertatore può ordinare la sospensione dell'attività estrattiva.

     Il Consiglio regionale disciplinerà le procedure per la corretta attuazione del presente articolo e provvederà alla stipula di eventuale convenzione con il Corpo delle Miniere [20].

 

     Art. 28. (Sanzioni amministrative).

     Si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000 a carico di chi è stata pronunziata la decadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione per i motivi di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 22, ovvero ha compiuto atti di coltivazione di un giacimento senza provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero non lo ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 38 se l'attività era in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000 a carico di chi ha eseguito i lavori in parziale difformità a quanto disposto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero non attenendosi alle prescrizioni degli organi di vigilanza e di controllo.

     Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

     La sanzione è applicata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco competente.

     Le ordinanze sono comunicate al Servizio Regionale per le Cave e Torbiere.

     Per il procedimento sanzionatorio e per quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 29. Risanamento ambientale [21]

1. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto prescritto nell’atto di concessione o di autorizzazione, ovvero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato.

2. Qualora il trasgressore non provveda nei modi e nei tempi di cui al comma 1, la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

3. Qualora l’importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l’Amministrazione comunale richiede il risarcimento del maggior danno all’inadempiente nelle forme di legge.

 

TITOLO III

DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIE E DI GHIAIE

 

     Art. 30. (Regime amministrativo).

     L'attività di escavazione di cui al punto 2), dell'art. 1 è soggetta a concessione da parte del Presidente della Giunta regionale.

     A tal fine l'istanza della parte ed i documenti allegati devono essere inoltrati alla Giunta Regionale - Unità Operativa per le attività Estrattive, con sede a Pescara, in bollo ed in duplice copia.

     Entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria con esito positivo, il Presidente della Giunta regionale rilascia la concessione con decreto.

     Il provvedimento di diniego è atto definitivo.

     Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10 [22].

 

     Art. 31. (Contenuto della domanda).

     La domanda per il rilascio della concessione deve contenere:

     1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale;

     2) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione con l'atto di assenso autenticato;

     Alla domanda devono essere allegati:

     A) gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale dei luoghi nell'ambito dell'intera zona di intervento o composti da:

     a) una corografia della zona interessata nella scala

uno/venticinquemila;

     b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila;

     c) una sezione trasversale della zona ogni 250 ml. e dei punti di variazione morfologica del terreno, in scala uno/duecento;

     B) la indicazione del materiale che si intende estrarre e la qualità di esso. Se la concessione è richiesta per un periodo superiore ad un anno, la indicazione deve riguardare la qualità di materiale che si intende estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per tutta la durata della richiesta concessione;

     C) la indicazione dei sistemi di escavazione, unitamente alla rappresentazione delle costruzioni, delle infrastrutture, della natura ed ubicazione degli impianti e dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio della attività di escavazione ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;

     D) la ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 1 1, lett. D).

     Almeno un anno prima della cessazione della attività di escavazione, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Regionale con l'impegno di eseguire i lavori entro un congruo termine. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

 

     Art. 32. (Istruttoria).

     All'istruttoria della pratica provvede l'Unità Operativa per le Attività Estrattive, avvalendosi per gli aspetti tecnici del competente Ufficio del Genio Civile che deve esprimere il parere entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

     Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge [23].

 

     Art. 33. (Decreto di concessione).

     Per quanto riguarda il contenuto del decreto di concessione, le condizioni e le formalità per la sua emanazione, la notifica e la pubblicità di esso nonché la natura personale del medesimo, valgono le disposizioni dei precedenti artt. 14, 16, 17 e 18.

     La concessione non può avere una durata superiore a tre anni.

     L'efficacia della concessione cessa per le cause indicate nell'art. 19 e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 25, e 26.

     L'organo competente ad emanare i suindicati provvedimenti è il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 34. (Vigilanza e controllo).

     L'attività di vigilanza e di controllo per la esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, nonché quella di polizia idraulica, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale attraverso l'Unità Operativa per le Attività Estrattive, che può avvalersi dei competenti servizi del Genio Civile.

     Questi, per l'espletamento delle attività di loro competenza, possono imporre ai concessionari adempimenti e prescrizioni specifici.

     In caso di infrazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27 [24].

 

     Art. 35. (Sanzioni amministrative).

     A carico degli inadempienti si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 28 da determinarsi in concreto con i criteri ivi indicati.

     La sanzione è applicata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

     Il trasgressore è, altresì, tenuto agli adempimenti di cui all'art. 29, altrimenti soggiace alla procedura ivi prevista.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 36. (Prima convocazione del Comitato Tecnico Regionale).

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con decreto istituisce in applicazione dell'art. 4, il Comitato Tecnico Regionale e provvede alla prima convocazione di esso.

     Il Comitato Tecnico Regionale si riunisce a Pescara e si avvale degli atti della sua segreteria, del Servizio regionale per le Cave e Torbiere.

 

          Art. 37. (Albo Regionale).

     E' istituito l'Albo Regionale delle Cave e Torbiere e delle attività di escavazione in esercizio nell'ambito della Regione Abruzzo.

     L'Albo è tenuto presso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere ed è a disposizione degli Enti pubblici, Uffici ed Organizzazioni che necessitano di informazioni sulle attività estrattive e di escavazione.

     Esso contiene tutti i dati relativi alle attività stesse ed è aggiornato a cura del servizio indicato, cui vanno comunicati i dati ed i provvedimenti emessi ai sensi della presente legge.

 

     Art. 38. (Regime transitorio). [25]

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di attività di estrazione e di escavazione in atto, devono richiedere agli organi competenti, ai sensi degli articoli che precedono, un provvedimento provvisorio di concessione o di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività stessa.

     In caso di esigenze produttive gli interessati possono estendere la richiesta di coltivazione su altre superfici attinenti alla medesima attività estrattiva.

     La richiesta è formulata con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed il provvedimento è rilasciato previo parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale, che deve essere espresso entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione. Sono ammesse le costruzioni di cui al precedente art. 7 lett. b).

     Il parere si intende comunque favorevole qualora il Comitato non si esprima entro tale termine. Conseguentemente gli organi competenti devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dal CTR e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

     [Qualora gli organi competenti respingano la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione, ovvero non provvedano al rilascio della concessione o dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere del CTR o dalla scadenza del termine a questo assegnato per esprimere il parere, il richiedente può proporre ricorso entro il termine di trenta giorni alla Giunta regionale, che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso sentito il CTR.] [26]

     La concessione o l'autorizzazione provvisoria è valida fino all'entrata in vigore del Piano Regionale a norma dell'art. 8 della presente legge.

     In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo comma, si decade dal diritto di proseguire l'attività, e l'Amministrazione competente adotta, previo parere del CTR, i provvedimenti relativi al risanamento ambientale.

     Nelle more dell’approvazione del Piano regionale di cui all’art. 3 lett. a), la Giunta regionale, anche sulla base dei dati di cui alle lett. b) e c) dell’art. 7 nonché attraverso un’indagine giacimentologica e tecnico-produttiva, predispone un disciplinare provvisorio contenente:

     a) l’individuazione, delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici, la localizzazione territoriale delle fonti di estrazione e di escavazione nell’ambito delle quali può essere consentita la relativa attività, i criteri per la localizzazione delle singole concessioni o autorizzazioni all’interno delle aree delimitate;

     b) le prescrizioni d’ordine generale relative alla tutela dei corsi d’acqua e dell’ambiente, nonché quelle relative all’igiene ed alla sicurezza degli addetti ai lavori ed all’incolumità delle persone e delle cose, nell’ambito della zona interessata, in conformità al D.P.R. 9.4.1959, n. 128 [27].

 

     Art. 39. (Permesso di ricerca). [28].

     I Sindaci ovvero il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il CTR di cui all'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 così come modificato dalla presente legge, possono consentire permessi di ricerca finalizzati al sondaggio di giacimenti con l'autorizzazione ad asportare non oltre mille metri cubi di materiale da assoggettare a lavorazione o utilizzazione per un tempo non superiore a trenta giorni.

     Per ottenere il permesso l'interessato deve presentare apposita domanda completata dal titolo di disponibilità, da una corografia e da una planimetria catastale della zona interessata.

     Il ripristino ambientale deve essere contestuale al prelievo.

     In caso di abuso si applicano le sanzioni previste dal precedente art. 28.

 

     Art. 39 bis. Benefici del per missionario. [29]

     Per titolare del permesso di ricerca di cui al precedente art. 39, qualora l’attività d’indagine si svolga in aree demaniali, trova applicazione quanto disposto dall’art. 16 del R.D. 1443/1927.

 

     Art. 40. (Abrogazione).

     Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 8 settembre 1972, n. 17, relativamente alla parte che concerne al materia disciplinata dalla presente legge.

 

     Art. 41. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante dal funzionamento del Comitato Tecnico Regionale si provvede per l'anno 1983, con lo stanziamento iscritto al Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e per gli esercizi successivi con quello iscritto ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

 

     Art. 42. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Si riporta il testo della presente legge coordinato con le LL.RR. 9 settembre 1986, n. 48; 23 ottobre 1987, n. 67; 28 luglio 1988, n. 57 e 5 settembre 1989, n. 78.

[2] Articolo abrogato dall’art. 168 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Punto così modificato con art. 4 L.R. 15 febbraio 1995, n. 8.

[4] Articolo già modificato con art. 3 L.R. n. 67/87, e successivamente integrato con art. 4 L.R. n. 57/88.

[5] Articolo già modificato con art. 3 L.R. n. 67/87, e successivamente integrato con art. 4 L.R. n. 57/88.

[6] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 15 febbraio 1995, n. 8.

[7] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 15 febbraio 1995, n. 8.

[8] Articolo così modificato con art. 4 L.R. n. 67/87 cit.

[9] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 41 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[10] Articolo così modificato con art. 5 L.R. n. 67/87 cit.

[11] La misura del versamento è stata modificata con art. 6 L.R. n. 67/87. Lettera soppressa dall’art. 132 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Lettera aggiunta con art. 6 L.R. n. 67/87.

[13] Articolo così sostituito con art. 7 L.R. n. 67/87..

[14] Articolo aggiunto dall’art. 132 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 132 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[16] Comma così sostituito con art. 10 L.R. n. 67/87.

[17] Comma aggiunto dall’art. 132 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma così sostituito con art. 9 L.R. 67/87.

[19] Punto così sostituito con art. 9 L.R. 67/87.

[20] Articolo così sostituito con art. 11 L.R. n. 67/87.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[22] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. n. 67/87.

[23] Articolo così sostituito con art. 13 L.R. N. 67/87.

[24] Articolo così sostituito con art. 14 L.R. 67/87.

[25] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 41 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[26] Comma abrogato dall’art. 168 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[27] Comma aggiunto dall’art. 168 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[28] Articolo introdotto con art. 16 L.R. 67/87.

[29] Articolo aggiunto dall’art. 132 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.