§ 4.1.53 - L.R. 4 novembre 1997, n. 121.
Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/11/1997
Numero:121


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, allo scopo di avviare un programma di recupero dei centri storici in conformità con gli indirizzi e le indicazioni programmatiche e di piano regionale promuove:
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 5.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 - elenco n. 3 "Fondo Globale" [...]
Art. 3.      I fondi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1
Art. 4.      Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Per la verifica dei requisiti di cui all'art. 6 viene istituita una Commissione Tecnica Mista della quale fanno parte il Dirigente e un geometra del Servizio Beni Ambientali e un rappresentante [...]
Art. 8.      Dall'entrata in vigore della presente legge i fondi residui seguono i criteri e le procedure di cui alla legge medesima.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


§ 4.1.53 - L.R. 4 novembre 1997, n. 121.

Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.

(B.U. n. 18 del 21 novembre 1997).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, allo scopo di avviare un programma di recupero dei centri storici in conformità con gli indirizzi e le indicazioni programmatiche e di piano regionale promuove:

     a) [1]

     b) la realizzazione di interventi di restauro e ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria su edifici ricadenti nei perimetri dei centri storici zona A così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti o di altri edifici di rilevanza storico-architettonica ricadenti in altre zone di Piano [2].

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 5.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 - elenco n. 3 "Fondo Globale" allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa.

     Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

     in diminuzione lire 5.000.000.000

     Cap. 271421 (di nuova iscrizione ed istituzione al Sett. 27, Tit. 1, Ctg. 4, Sez. 10) denominato: Spese per la definizione del documento di cui al punto 1 dell'art. 1 della L.R. n. ...... del ......... "Manuale Regionale per il Recupero dei Centri Storici"

     in aumento lire 500.000.000

     Cap. 272344 (di nuova iscrizione ed istituzione al Sett. 27 - Tit. 2 - Ctg. 3 - Sez. 10) denominato "Interventi per il restauro e la ristrutturazione edilizia su edifici ricadenti nei Centri Storici" L.R. n. ............

     in aumento lire 4.500.000.000

     La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 3.

     I fondi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 [3] sono gestiti dalla FIRA S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale.

     Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione è riservata alla FIRA una quota del 3% (tre per cento) delle risorse finanziarie disponibili.

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 [3] la FIRA stipula apposite convenzioni con Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui agevolati decennali a tasso fisso. A tal fine interviene con il contributo necessario ad abbassare di quattro punti il tasso praticato dagli Istituti di Credito convenzionati e fino all'ammontare massimo della somma.

     La FIRA provvede direttamente al versamento del contributo al momento del contratto di mutuo tra gli Istituti di Credito e gli aventi diritto previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della presente legge, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

     L'importo del mutuo agevolato non può essere superiore a lire 500.000.000 e comunque non superiore al 75% del valore dell'intervento.

     Per gli Enti Pubblici, Enti ecclesiastici e Istituti religiosi il mutuo agevolato può coprire il 100% del valore dell'intervento [4].

     Il contributo in conto interessi può essere convertito, a richiesta del proponente, in contributo in conto capitale scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi. In tal caso il contributo può essere erogato direttamente dalla FIRA S.p.A. previa presentazione della dichiarazione di fine lavori [4].

     La Giunta regionale, previo accertamento delle risorse disponibili, può destinare, a favore di Enti pubblici per gli interventi pilota coerenti con le finalità della presente legge, una quota massima del 40% delle suddette risorse per il cofinanziamento dell’80% dell’importo complessivo dell’intervento [1].

 

          Art. 5. [4]a

 

     Art. 6. [5]

     I richiedenti per essere ammessi ai benefici devono inoltrare alla FIRA una domanda corredata del progetto edilizio e di un preventivo di spesa per le opere da eseguire sulla base del prezzario regionale ANCE e vistato dal tecnico.

     L'assegnazione del contributo è comunque subordinata al rilascio della Concessione Edilizia e alla comunicazione di inizio lavori. [5]a

 

     Art. 7.

     Per la verifica dei requisiti di cui all'art. 6 viene istituita una Commissione Tecnica Mista della quale fanno parte il Dirigente e un geometra del Servizio Beni Ambientali e un rappresentante della FIRA.

     Ai membri della suddetta commissione compete un rimborso spese da attingere all'interno della quota del 3%, in base alla normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 8.

     Dall'entrata in vigore della presente legge i fondi residui seguono i criteri e le procedure di cui alla legge medesima. [6]

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

 


[1] L'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143 sopprime la presente lettera.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143. Lo stesso art. 2 indica anche che, per gli «edifici di rilevanza storico-architettonica ...», va presentata apposita scheda storico- architettonica.

[3] Testo modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143.

[3] Testo modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143 e così modificato dall'art. unico della L.R. 24 marzo 1999, n. 16.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143 e così modificato dall'art. unico della L.R. 24 marzo 1999, n. 16.

[1] Comma aggiunto dall’art. 137 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4]4a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 1999, n. 119.

[5] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143.

[5]5a Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L.R. 24 marzo 1999, n. 16.

[6] Il presente articolo, che sostituiva l'art. 4, comma 3, della L.R. 29 giugno 1989, n. 49, è stato abrogato e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1998, n. 143.