§ 3.7.115 - L.R. 21 giugno 2010, n. 22.
Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:21/06/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Integrazione alla L.R. 18/2010)
Art. 2.  (Modifica alla L.R. 141/1997)


§ 3.7.115 - L.R. 21 giugno 2010, n. 22.

Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive")

(B.U. 2 luglio 2010, n. 11 Straord.)

 

Art. 1. (Integrazione alla L.R. 18/2010)

1. Dopo l’art. 1 della L.R. 18/2010 è inserito il seguente art. 1 bis:

"Art. 1 bis.

1. Le concessioni stagionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) della L.R. 12/2007 possono essere rilasciate per l’anno 2010 anche in favore di titolari di manufatti per esercizi commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private classificate demaniali, dopo l'approvazione del PDM di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29.7.2004, n. 141/1 "L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 - adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittino (P.D.M.), a seguito di delimitazione di cui all’art. 32 del Codice della navigazione, nei limiti di quanto previsto dal PDM regionale."

 

     Art. 2. (Modifica alla L.R. 141/1997) [1]

1. All’art. 13 della L.R. 141/1997, dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. Nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, nel periodo invernale, possono essere installati sistemi di protezione non impattanti a tutela dei complessi balneari (manufatti principali inclusi verande, portici, piattaforme coperte se ad essi connessi), per la salvaguardia, custodia e conservazione del patrimonio della ditta concessionaria; possono essere altresì delimitate aree specifiche dell’area concessa, con sistema a giorno non impattante.

2 quater. Il Piano Demaniale Marittimo (PDM), individua le linee generali e gli standard qualitativi e quantitativi dei sistemi di protezione dei complessi balneari e delle delimitazioni delle aree specifiche per l’applicazione del comma 2 ter.

2 quinquies. Successivamente all’adozione degli standard di cui al comma 2 quater, ai Comuni, titolari dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di demanio marittimo e della competenza di pianificazione del proprio territorio costiero, è demandata, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni, la disciplina dei sistemi di protezione di cui al comma 2 ter".


[1] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.