| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 04/03/1998 | 
| Numero: | 12 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 10. | 
| Art. 11. Sono abrogati gli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75, in quanto le modalità di classificazione delle Aziende Agrituristiche saranno oggetto di un'apposita legge | 
| Art. 12. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione | 
§ 3.7.73 - L.R. 4 marzo 1998, n. 12. [1]
Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alle leggi regionali 31 maggio 1994, n. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo" e 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina alle strutture turistiche extralberghiere".
(B.U. n. 4 del 24 marzo 1998).
Artt. 4 - 9. [5]
     Sono abrogati gli articoli 43, 44 e 45 della 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 21 della 
[2] Modifica il comma 2, lettera a), dell'art. 8 della 
[3] Modifica il comma 1 dell'art. 10 della 
[4] Modifica l'art. 16 della 
[5] Modificano i punti 3, 8, 11 e 13 dell'allegato A della 
[6] Modifica l'art. 42 della