| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 19/08/1996 | 
| Numero: | 67 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. | 
| Art. 8. L'art. 23 della Legge Regionale 26 gennaio 1993, n. 11 è abrogato. | 
| Art. 9. | 
| Art. 10. | 
| Art. 11. | 
| Art. 12. | 
| Art. 13. | 
| Art. 14. Le disposizioni di cui all'art. 46 (Accertamento dei requisiti) della Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 75, hanno portata di carattere generale e, pertanto, vanno riferite alle operazioni di [...] | 
| Art. 15. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 3.7.66 - L.R. 19 agosto 1996, n. 67.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.
(B.U. n. 16 del 4 settembre 1996).
     L'art. 23 della 
     Le disposizioni di cui all'art. 46 (Accertamento dei requisiti) della 
La forma della dichiarazione di cui al terzo comma, come alternativa a quella dei sopralluoghi diretti, si applica, comunque, nei casi di denuncia per le variazioni che non comportino modifiche alla struttura, contemplati all'art. 19 della legge n. 11/93, così come modificato dall'art. 6 della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica l'art. 4 della 
[2] Modifica l'art. 5, 2° comma, della 
[3] Sostituisce l'art. 6 della 
[4] Integra l'art. 7 della 
[5] Sostituisce l'art. 11 della 
[6] Sostituisce l'art. 19 della 
[7] Sostituisce l'art. 20 della 
[8] Sostituisce l'art. 24 della 
[9] Integra l'art. 30 della 
[1]10 Integra l'art. 31 della 
[1]11 Modifica l'art. 48, sub a) della 
[1]12 Integra l'art. 52 della