| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 25/11/1994 | 
| Numero: | 87 | 
| Sommario | 
| Art. 1. All'art. 35 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4 è aggiunto il seguente comma: | 
| Art. 2. All'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 36, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: | 
| Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. | 
§ 3.7.56 - L.R. 25 novembre 1994, n. 87.
Norme per la gestione provvisoria degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.
(B.U. n. 32 speciale del 13 dicembre 1994).
     All'art. 35 della 
(Omissis).
     All'art. 1 della 
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.