| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.5 artigianato e industria | 
| Data: | 23/09/1998 | 
| Numero: | 93 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. | 
| Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 3.5.52 - L.R. 23 settembre 1998, n. 93.
Norme integrative e modificative dell'art. 78 della L.R. 60/96.
(B.U. n. 25 del 16 ottobre 1998).
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica il quinto comma, art. 78 della 
[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 78 della 
[3] Sostituisce il comma 10, art. 78, della 
[4] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 78 della 
[5] Sostituisce il comma 11, art. 78, della