§ 3.5.34 - L.R. 1 marzo 1995, n. 11.
Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata «Abruzzo Sviluppo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:01/03/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione di una SpA denominata «Abruzzo Sviluppo» avente finalità di promozione industriale con lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio [...]
Art. 2.      La costituenda società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà particolari operazioni tendenti a:
Art. 3.  [1]
Art. 4.      All'atto della costituzione della Società il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato sottoscriverà una quota del capitale sociale per lire 50.000.000.
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.5.34 - L.R. 1 marzo 1995, n. 11.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata «Abruzzo Sviluppo.

(B.U. 21 marzo 1995, n. 7).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione di una SpA denominata «Abruzzo Sviluppo» avente finalità di promozione industriale con lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio industriale e occupazionale di tutto il territorio della Regione Abruzzo, prestando i servizi di assistenza ad investitori od enti interessati a realizzare iniziative nell'area.

 

     Art. 2.

     La costituenda società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà particolari operazioni tendenti a:

     a) individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;

     b) individuare, valutare e selezionare imprenditori potenzialmente disponibili per nuove attività nella Regione Abruzzo;

     c) predisporre la progettazione di fattibilità tecnica economica e finanziaria per progetti aventi ad oggetto:

     - sviluppo settoriale e territoriale;

     - realizzazione di infrastrutture, nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;

     - valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari dei progetti;

     - orientamento degli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;

     - agevolazione del trasferimento di tecnologie;

     - individuazione della consistenza e delle tipologie della forza - lavoro esistente nella zona e di quella eccedente per dismissioni di attività individuando le possibilità di occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberi;

     d) fornire assistenza nella fase di avvio alla realizzazione del piano, alle società incaricate della sua applicazione allo scopo di garantire il massimo di efficienza ed efficacia alle iniziative e di coerenza con le indicazioni del progetto.

 

     Art. 3. [1]

     1. La partecipazione alla società è riservata in via esclusiva alla Regione Abruzzo.

 

     Art. 4.

     All'atto della costituzione della Società il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato sottoscriverà una quota del capitale sociale per lire 50.000.000.

     La liquidazione della somma sarà effettuata con successiva delibera di Giunta.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il Cap. 12501 con la denominazione: «Partecipazione della Regione alla costituzione di una S.p.A. Abruzzo Sviluppo» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.