§ 3.4.3 - L.R. 6 novembre 1981, n. 49.
Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:06/11/1981
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Al fine di concorrere al rinnovamento del sistema distributivo si intende favorire lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, [...]
Art. 2.      Sono ammesse a contributo le iniziative relative a programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6.      La Commissione Regionale, di cui al successivo art. 7, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti rimessi dal Sindaco ai sensi dell'ultimo comma della disposizione che precede, esprime [...]
Art. 7.      La Commissione Regionale, di cui al precedente articolo, è nominata con provvedimento del Presidente  della Giunta Regionale ed è composta:
Art. 8.      Ai Componenti la Commissione sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità forfettarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto [...]
Art. 9.      Su richiesta dei beneficiari, il Sindaco accerta l'avvenuto acquisto, secondo i principi di economicità, dei beni mobili per le attrezzature dell'esercizio o la realizzazione dell'iniziativa [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      La Regione, per spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamenti di aziende commerciali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti [...]
Art. 16.      Il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente è concesso nella misura massima del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata nell'apposito capitolo di [...]
Art. 17.      Le imprese commerciali non possono alienare per un periodo di 20 anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente Titolo, salvo l'obbligo, [...]
Art. 18.      Le domande di contributo di cui all'art. 15 vanno presentate alla Giunta Regionale - Settore Commercio - entro il 31 marzo di ogni anno con. allegata la sottoindicata documentazione:
Art. 19.      Il Settore Commercio della Giunta Regionale istruisce le domande.
Art. 20.      L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale all'atto della formale consegna dei lavori.
Art. 21.      Qualora le aree o parte di esse su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione assistite da contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese commerciali, le [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.  (Urgenza).


§ 3.4.3 - L.R. 6 novembre 1981, n. 49.

Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio [1].

(B.U. n. 40 del 9 dicembre 1981).

TITOLO I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

DELLE FORME ASSOCIATIVE E DELLA COOPERAZIONE DI

CONSUMO FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

 

Art. 1.

     Al fine di concorrere al rinnovamento del sistema distributivo si intende favorire lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, anche con la partecipazione di produttori agricoli e di operatori turistici, imprese dei servizi e pubblici esercizi, e l'espansione della cooperazione di consumo sia nella fase dell'approvvigionamento che della vendita delle merci [2].

     Gli interventi finanziari rivestono carattere straordinario ed integrativo rispetto a qualsiasi altra agevolazione prevista da disposizioni in materia.

 

     Art. 2.

     Sono ammesse a contributo le iniziative relative a programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

     a) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a magazzini di deposito merci, a centri commerciali, ad altre strutture per la vendita al dettaglio o per la produzione di servizi inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi gli Studi di fattibilità e progettazione operativa, nonché le opere di arredo urbano e di interventi per favorire l'agibilità e la mobilità dell'area [3];

     b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai magazzini di deposito merci, ai centri commerciali, ad altre strutture per la vendita al dettaglio o per la produzione di servizi inerenti all'attività di distribuzione e per la gestione e il rilancio dei mercati coperti [4].

 

     Art. 3. [5]

     1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese commerciali operanti in forma associata nell'ambito del territorio abruzzese per la gestione in comune di un punto vendita al dettaglio con o senza la partecipazione di enti pubblici locali, di operatori turistici, imprese di servizi, produttori agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 della L.R. 9 agosto 1999, n. 62.

 

     Art. 4. [6]

     1. I contributi sono concessi in conto interessi per prestiti erogati tramite le cooperative di credito dei commercianti.

     I prestiti garantiti dalle cooperative dovranno essere utilizzati per le iniziative relative ai programmi di investimento di cui all'art. 2 della presente legge.

     2. L'importo massimo del prestito garantito non deve superare i 300 milioni per ogni impresa associata avente tipologia di cui all'art. 4 lettera d) del D.Lgs. 114/98 e non superiore a 500 milioni per ogni impresa associata avente tipologia di cui all'art. 4 lettera e) del D.Lgs. 114/98.

     3. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale è pari al prime rate ABI vigente e comunque non inferiore al 4%.

     4. La durata massima del prestito è di 7 anni.

 

     Art. 5. [7]

     1. Le domande di contributo vanno presentate alle cooperative di credito dei commercianti e contestualmente inviate per conoscenza alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore Commercio.

     2. Le domande devono essere presentate per il corrente anno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURA, e per gli anni successivi entro il 31 maggio.

     Le domande devono essere corredate da:

     a) una relazione tecnico-finanziaria dell'intero investimento che attesti il rispetto delle previsioni di investimento di cui all'art. 2 della legge;

     b) un elenco dettagliato delle imprese associate richiedenti il contributo con contestuale attestazione da parte delle stesse del rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge;

     c) certificato di iscrizione al REA e/o al registro prefettizio del soggetto richiedente;

     d) l'atto costitutivo e statuto della società richiedente;

     e) delibera del C.d.A. di richiesta del contributo.

     3. L'istruttoria della pratica viene svolta dalla cooperativa di credito.

 

     Art. 5 bis. [8]

     1. La cooperativa di credito entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda richiede alla Giunta Regionale l'erogazione dei contributi in funzione delle domande pervenutele dichiarando il rispetto da parte dei richiedenti di tutte le prescrizioni previste nella presente legge.

     2. La Giunta Regionale provvederà alla erogazione dei fondi ripartendoli tra le richieste pervenutele.

     3. Le cooperative di credito hanno l'obbligo di istituire in bilancio uno specifico fondo per l'erogazione delle provvidenze della presente legge ed hanno la facoltà di erogare anticipatamente l'intero contributo concesso previo deposito di polizza fideiussoria di pari importo da parte dei beneficiari.

 

     Art. 6.

     La Commissione Regionale, di cui al successivo art. 7, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti rimessi dal Sindaco ai sensi dell'ultimo comma della disposizione che precede, esprime sulle domande il proprio parere, congiuntamente alla proposta di delimitazione dell'ammontare dell'investimento e del contributo da concedersi calcolato entro il limite previsto dall'art. 4.

     La Giunta Regionale, entro i successivi trenta giorni delibera i contributi sulla base dei pareri espressi dalla Commissione.

 

     Art. 7.

     La Commissione Regionale, di cui al precedente articolo, è nominata con provvedimento del Presidente  della Giunta Regionale ed è composta:

     - dal Componente la Giunta addetto al Commercio con funzioni di Presidente;

     - da tre Consiglieri Regionali designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

     - dai dipendenti regionali con qualifica rispettivamente di «Responsabile del Settore Commercio» e di «Responsabile del Settore urbanistico»;

     - da quattro esperti in problemi della distribuzione, scelti uno per provincia, fra i designati dalle maggiori organizzazioni dei commercianti al dettaglio a posto fisso, garantendone comunque la rappresentanza.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti.

     In seconda convocazione, fissata ad almeno un'ora dalla prima, le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

     In entrambe le convocazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente [9].

     Le spese per il finanziamento della Commissione sono a carico della Regione [10].

     La Commissione dura in carica quattro anni.

     Quella attuale dura in carica altri quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge [11].

 

     Art. 8.

     Ai Componenti la Commissione sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità forfettarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

     Alle spese per il funzionamento della Commissione, di cui al comma precedente, previste in 500.000 per l'anno 1981, si provvede con i fondi stanziati al Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

     Art. 9.

     Su richiesta dei beneficiari, il Sindaco accerta l'avvenuto acquisto, secondo i principi di economicità, dei beni mobili per le attrezzature dell'esercizio o la realizzazione dell'iniziativa programmata ed approvata e trasmette la documentazione al Presidente della Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale liquida il contributo sulla base dell'accertamento del Comune [12].

     (Omissis) [13].

     Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziativa risulti inferiore a quello preso per base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

TITOLO II

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE

DI GARANZIA DEI COMMERCIANTI

 

     Art. 10. [14]

     La Regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle Cooperative di Garanzia dei commercianti, operanti nel suo territorio con un numero di soci non inferiore a 100, con la concessione di un contributo in misura massima pari a due volte, rispetto alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente a quello della domanda, dedotte quelle rimborsate nello steso periodo, tenuto conto dello stanziamento in bilancio.

     In caso di aumento dell'entità delle quote sociali, la norma di cui al comma precedente si applica sulla differenza tra le nuove e le vecchie quote sociali.

     La percentuale del contributo deve, comunque, essere uguale per tutti i beneficiari.

     Per Cooperativa di garanzia tra commercianti si intende quella costituita tra esercenti il commercio, in sede fissa o ambulante, gruppi di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e titolari di esercizi pubblici.

     La somma dei contributi non può, comunque, superare per ciascuna cooperativa £. 1.500.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981 [15].

     Gli interessi sui contributi sono utilizzati per le spese di gestione.

 

     Art. 11. [16]

     Le domande di concessione del contributo, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e devono essere corredate dei seguenti documenti:

     a) copia dello Statuto se non fornito in precedenza o se modificato;

     b) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

     c) relazione del Collegio dei revisori dei Conti;

     d) dichiarazione indicante il numero complessivo dei soci;

     e) elenco soci, con l'indicazione delle quote di capitale sociale effettivamente versate, di quelle rimborsate e di quelle eventualmente adeguate alle variazioni dell'entità delle singole quote nell'anno precedente;

     f) certificazione antimafia.

     La concessione e la liquidazione del contributo spettano alla Giunta regionale.

 

     Art. 12. [17]

     Le Cooperative che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono prevedere, in particolare, nei loro statuti, le seguenti norme:

     a) ciascun socio deve sottoscrivere e versare una quota di almeno L. 50.000;

     b) il Consiglio di Amministrazione può avere una durata massima di anni 3;

     c) il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalle norme vigenti. La stessa norma si applica alle società di partecipazione delle Cooperative [18];

     d) in caso di scioglimento della Società, i fondi devono essere devoluti secondo le norme in materia di società cooperative.

     Le Cooperative già esistenti, per continuare a godere dei benefici, devono uniformare i loro statuti a quanto stabilito nell'art. 4 della L.R. n. 36/93, modificato ed integrato dal presente articolo, entro il 30 settembre del 1995 [19].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [20].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [21].

TITOLO III

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

DELLA REGIONE PER LA COSTITUZIONE DI AREE ATTREZZATE

PER INSEDIAMENTI DI AZIENDE COMMERCIALI

 

     Art. 15.

     La Regione, per spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamenti di aziende commerciali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, concede contributi in conto capitale ai Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di tali Enti territoriali della Regione o comunque acquisite con la procedura prevista dall'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

     Per le opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della Legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni.

     Gli Enti territoriali locali di cui al primo comma possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

     a) progettazione delle aree destinate ad insediamenti di aziende commerciali;

     b) elettrificazione industriale di aree destinate ad insediamenti di aziende commerciali;

     c) acquisizione di aree destinate ad insediamenti di aziende commerciali con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 16.

     Il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente è concesso nella misura massima del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

     Eventuali contributi ottenuti dalla Comunità Europea allo stesso titolo sono cumulabili con il contributo regionale e saranno devoluti agli Enti Locali interessati.

     La misura del contributo regionale di cui al comma precedente è aumentata al 60% nel caso che il Comune faccia parte di Comunità Montane.

 

     Art. 17.

     Le imprese commerciali non possono alienare per un periodo di 20 anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente Titolo, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere. all'Amministrazione interessata una somma pari dì beneficio goduto, maggiorata degli interessi legali.

     Il termine di 20 anni di cui al comma precedente decorre dalla data di concessione del contributo al Comune.

 

     Art. 18.

     Le domande di contributo di cui all'art. 15 vanno presentate alla Giunta Regionale - Settore Commercio - entro il 31 marzo di ogni anno con. allegata la sottoindicata documentazione:

     a) copia dell'atto, formalmente esecutivo, con il quale l'Ente richiedente è stato autorizzato a chiedere il concorso regionale;

     b) copia del progetto di massima per la. realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si richiede il contributo, completo di relazione tecnica illustrativa e del relativo computo metrico;

     c) estratto dello strumento urbanistico, approvato e vigente nel Comune, comprovante che l'area zonale per cui si richiede l'intervento è destinata ad insediamenti di imprese commerciali all'ingrosso.

 

     Art. 19.

     Il Settore Commercio della Giunta Regionale istruisce le domande.

     In base all'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, fissa, entro il 30 giugno di ogni anno il programma di ripartizione dei fondi disponibili indicando, altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare, gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

     Agli Enti richiedenti saranno comunicati l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dagli Enti stessi.

     La Giunta Regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata.

     I benefici previsti dal presente Titolo sono. concessi con decreto del Presidente della Giunta.

 

     Art. 20.

     L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale all'atto della formale consegna dei lavori.

     La Giunta Regionale accerta, tramite i propri Uffici, l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

     L'Ente interessato deve trasmettere al Settore Commercio della Giunta gli atti di contabilità finale, regolarmente approvati al fine della determinazione della congruità del contributo concesso per l'eventuale restituzione di parte del contributo stesso, per lavori non eseguiti.

 

     Art. 21.

     Qualora le aree o parte di esse su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione assistite da contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese commerciali, le somme ottenute dai Comuni a titolo di contributo, devono essere restituite gravate dagli interessi legali.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [22].

     Per gli esercizi successivi al 1981, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti all'uopo indicati nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 23. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[4] Punto così modificato dall’art. 129 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 1986, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2000, n. 102.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1996, n. 119.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 1986, n. 32.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 1986, n. 32.

[12] L'art. 4 della L.R. 22 marzo 1984, n. 28, dispone:

[13] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 1986, n. 32.

[14] Gli originari artt. da 10 a 14 sono così sostituiti dagli artt. da 2 a 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 36.

[15] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1994, n. 83 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 94.

[16] Gli originari artt. da 10 a 14 sono così sostituiti dagli artt. da 2 a 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 36.

[17] Gli originari artt. da 10 a 14 sono così sostituiti dagli artt. da 2 a 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 36.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1994, n. 83.

[19] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1994, n. 83 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 94.

[20] Gli originari artt. da 10 a 14 sono così sostituiti dagli artt. da 2 a 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 36.

[21] Gli originari artt. da 10 a 14 sono così sostituiti dagli artt. da 2 a 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 36.

[22] Reca disposizione finanziaria.