§ 3.1.64 - L.R. 30 maggio 1997, n. 53.
Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:30/05/1997
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ricerca e sperimentazione.
Art. 3.  Assistenza tecnica e divulgazione agricola.
Art. 4.  Irrigazione aziendale.
Art. 5.  Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.
Art. 6.  Difesa dalle avversità atmosferiche.
Art. 7.  Infrastrutture rurali.
Art. 8.  Impianti di lavorazione e trasformazione.
Art. 9.  Promozione.
Art. 10.  Colture protette e produzioni non alimentari.
Art. 11.  Viticoltura e Olivicoltura.
Art. 12.  Frutticoltura.
Art. 13.  Pataticoltura.
Art. 14.  Agricoltura biologica.
Art. 15.  Strutture ed impianti zootecnici.
Art. 16.  Miglioramento genetico degli allevamenti.
Art. 17.  Altri interventi.
Art. 18.  Cultura alimentare.
Art. 19.  Procedure.
Art. 20.  Concessione degli aiuti.
Art. 21.  Cofinanziamento programmi e/o progetti.
Art. 22.  Disposizione transitoria.
Art. 23.  Disposizioni varie.
Art. 24.  Domande residue L.R. 31/82 e L.R. 37/86.
Art.24 bis.  (Programmi integrativi).
Art. 25.  Norma finanziaria.
Art. 26.  Esame compatibilità C.E.E.
Art. 27.  Urgenza.


§ 3.1.64 - L.R. 30 maggio 1997, n. 53.

Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura. [1]

(B.U. n. 11 del 27 giugno 1997).

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La presente legge definisce gli interventi della Regione Abruzzo nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca marittima e acquacoltura, in attesa di una nuova legge organica in materia.

 

     Art. 2. Ricerca e sperimentazione.

     1. La Regione riconosce quali Centri preferenziali di ricerca e sperimentazione agraria i Centri realizzati con il contributo dello Stato, della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.).

     2. La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo della pesca marittima e l'acquacoltura e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell'ambito di programmi organici [3].

     3. La Giunta regionale, anche tramite l'A.R.S.S.A., può finanziare progetti di ricerca e sperimentazione da affidare ai Centri di cui al 1° comma del presente articolo che abbiano particolare competenza nei settori specifici di attività.

 

     Art. 3. Assistenza tecnica e divulgazione agricola.

     1. La Regione promuove, sostiene e controlla iniziative di assistenza tecnica, dimostrazione e di divulgazione a favore delle imprese agricole singole e associate, secondo le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

     2. La Giunta regionale stabilisce, qualora le organizzazioni professionali agricole non raggiungessero un accordo, i criteri ed i parametri per la determinazione della rappresentatività sul piano regionale delle stesse organizzazioni, anche ai fini della ripartizione delle risorse per il finanziamento dei programmi di assistenza tecnica e divulgazione agricola.

     3. Ai fini della determinazione degli importi da ammettere a contributo, le organizzazioni professionali agricole affidatarie del Servizio di Divulgazione Agricola polivalente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8.11.1994, n. 76, non possono rendicontare per il personale impegnato al detto servizio un trattamento economico più favorevole di quello previsto per le figure corrispondenti all'A.R.S.S.A.. L'art. 11 della L.R. 16.6.1987, n. 33 è abrogato.

 

     Art. 4. Irrigazione aziendale.

     1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75, per le seguenti opere di irrigazione a carattere aziendale:

     - ricerca delle acque e costruzione delle opere di raccolta e di accumulazione;

     - costruzione di laghetti e relative opere connesse necessarie ad una razionale utilizzazione delle acque accumulate;

     - impianti fissi di irrigazione aziendale.

     2. La Giunta regionale concede aiuti nei limiti massimi consentiti dall'art. 12 del Reg. (CEE) n. 2328/91 per le attrezzature meccaniche mobili per la distribuzione aziendale delle acque irrigue.

 

     Art. 5. Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

     1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo del settore primario attraverso il miglioramento delle strutture di base, promuove la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice per la costituzione di aziende valide sotto il profilo tecnico-economico.

     2. La Giunta regionale per gli interventi di cui al primo comma, concede aiuti sulla spesa ammissibile nella misura massima del 35% elevabile al 75% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

     3. Al finanziamento dell'intervento del presente articolo si provvede anche con il fondo di rotazione di cui all'art. 28 della L.R. 3.6.1982, n. 31 che può essere incrementato con ulteriori stanziamenti.

     4. Negli interventi, la Regione favorisce l'insediamento degli imprenditori giovani in armonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

 

     Art. 6. Difesa dalle avversità atmosferiche.

     1. Le funzioni amministrative per l'applicazione della legge 14.2.1992, n. 185 sono esercitate dalla Giunta regionale che, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno dell'evento calamitoso, delimita la zona di intervento per il riconoscimento dei benefici di legge previsti.

     2. La Giunta regionale dispone, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche, le agevolazioni finanziarie agli aventi diritto, entro novanta giorni dall'assegnazione dei fondi da parte dello Stato a valere sul fondo di solidarietà in agricoltura.

     3. Le agevolazioni finanziarie non possono superare il valore del danno subito.

 

     Art. 7. Infrastrutture rurali.

     1. La Giunta regionale concede aiuti fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni e comunità montane per l'adeguamento, sistemazione e nuove realizzazioni di strade, fontanili ed acquedotti al servizio prevalente di utenze agricole.

     2. La Giunta regionale, altresì, interviene con contributi nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75, per interventi tesi a migliorare l'efficienza dell'elettrificazione rurale a favore dell'utenza agricola.

 

     Art. 8. Impianti di lavorazione e trasformazione.

     1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima consentita dalla Comunità Europea per il Reg. (CEE) n. 866/90 e successive modificazioni, per la realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, di impianti ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     2. Le iniziative devono essere prioritariamente indirizzate al miglioramento della qualità, alla concentrazione dell'offerta o di fasi del processo verso una innovazione tecnologica e di adozione di soluzioni a basso impatto ambientale. La Giunta regionale finanzia, altresì, progetti di adeguamento alle normative di sicurezza e di compatibilità ambientale e igienico sanitario.

 

     Art. 9. Promozione.

     1. La Giunta Regionale adotta le opportune iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, della pesca marittima e l'acquacoltura; promuove e realizza iniziative di carattere promozionale e di valorizzazione dei prodotti sul mercato interno ed estero avvalendosi di norma dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo [4].

     2. La Giunta regionale concede aiuti, fino al 50% della spesa ammessa, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo per i primi due esercizi, dei Consorzi di tutela di prodotti tipici riconosciuti o per i quali ha espresso parere favorevole al riconoscimento secondo la normativa comunitaria e nazionale e vigente.

     3. La Giunta regionale finanzia fino al 50% della spesa ammessa, campagne promozionali condotte da consorzi di tutela e da organismi associativi che provvedono alla valorizzazione dei prodotti tipici.

     4. I programmi promozionali dovranno essere conformi alla comunicazione della C.E. 86/272/03.C.

 

     Art. 10. Colture protette e produzioni non alimentari.

     1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa per la costruzione, l'ammodernamento, la ristrutturazione di serre ed impianti per colture ortoflorovivaistiche, elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75, limitatamente agli impianti vivaistici.

     2. La Giunta regionale concede aiuti per l'acquisto di macchine ed attrezzature per le produzioni non alimentari con particolare riferimento alle essenze officinali nei limiti consentiti dall'art. 12 del Reg. (CEE) n. 2328/91.

 

     Art. 11. Viticoltura e Olivicoltura.

     1. La Giunta regionale concede aiuti fino al 30% della spesa ammessa per la realizzazione delle seguenti iniziative:

     - reimpianti di vigneti di uva da vino ai fini del miglioramento qualitativo, sempreché siano debitamente autorizzati dalle disposizioni comunitarie, per la trasformazione del sistema di allevamento viticolo verso forme a più bassa produzione;

     - impianti di uva da tavola e per le strutture mobili di protezione atte ad ampliare il periodo di commercializzazione;

     - ristrutturazione, reimpianto e impianto di oliveti.

 

     Art. 12. Frutticoltura.

     1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75, per gli impianti di fruttiferi, compatibilmente con le disposizioni comunitarie del comparto.

 

     Art. 13. Pataticoltura.

     1. La Regione favorisce il miglioramento qualitativo delle produzioni pataticole regionali per renderle adeguate alla richiesta di mercato e per favorire la produzione di seme da impiegare nelle diverse aree produttive.

     2. La Giunta regionale, per la realizzazione di interventi o programmi di comparto, concede aiuti nei limiti consentiti dalla Comunità Europea.

 

     Art. 14. Agricoltura biologica.

     1. La Regione disciplina e incentiva la produzione, la trasformazione, conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica così come definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991.

     2. La Giunta regionale nella definizione dei programmi operativi di comparto può riservare priorità agli interventi che sono conformi alle pratiche dell'agricoltura biologica.

     3. La Giunta regionale emana disposizioni per la disciplina, il controllo e la certificazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica secondo quanto previsto dalle leggi nazionali vigenti in materia.

 

     Art. 15. Strutture ed impianti zootecnici.

     1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75, per l'ammodernamento, ristrutturazione, realizzazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza e compatibilità ambientale e igienico-sanitaria di strutture ed opere occasionate destinate agli allevamenti zootecnici.

     2. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima consentita dall'art. 12 del Reg. (CEE) n. 2328/91, per l'acquisto e l'installazione di impianti tecnologici, di macchine ed attrezzature da destinare agli allevamenti zootecnici.

 

     Art. 16. Miglioramento genetico degli allevamenti. [5]

     [1. La Giunta regionale anche ad integrazione delle assegnazioni statali, finanzia programmi di miglioramento genetico predisposti dalle Associazioni Provinciali Allevatori nonché la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali assicurati dalle stesse Associazioni.

     Gli aiuti non possono superare:

     - il 100% della spesa ammessa per la tenuta dei libri genealogici;

     - il 70% della spesa ammessa per i controlli funzionali;

     - il 70% per la fecondazione artificiale;

     - il 40% per l'acquisto dei riproduttori maschili di razza pura e iscritti ai libri genealogici;

     - il 30% per la conservazione dei capi maschili iscritti ai libri genealogici e destinati alla riproduzione.

     2. La Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e/o regionali degli allevatori aiuti fino al 100% della spesa ammessa per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzata al miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche.]

 

     Art. 17. Altri interventi.

     1. La Giunta regionale può finanziare programmi ed interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare della Pesca Marittima e l'Acquacoltura e agroindustriale anche in comparti non previsti dalla presente legge purché compatibili con le normative comunitarie vigenti [6].

     2. La Giunta regionale, nel settore agricoltura foreste ed alimentazione, può finanziare programmi ed iniziative a favore del territorio montano previsti dalla legge 31.1.1994, n. 97 con speciale riferimento agli artt. 7, 3° comma, 8, 9, 15 e 17, attingendo alle risorse disponibili negli stanziamenti previsti per le specifiche attività dalla legislazione regionale vigente.

     3. Ai programmi di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui all'art. 19.

     4. Qualora i programmi di cui al precedente 1° comma sono rivolti a far fronte a situazioni eccezionali, la Giunta regionale è autorizzata a derogare dalle procedure previste dalla presente legge.

     5. La Giunta regionale può concedere alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative una sovvenzione sulla base di un progetto annuale teso a facilitare l'applicazione delle disposizioni regionali, statali e comunitarie nel settore agricoltura pesca marittima e acquacoltura.

     La sovvenzione complessiva non può superare lo 1,5% della disponibilità totale della parte corrente, al netto delle reiscrizioni, previsto nel bilancio preventivo dell'anno a riferimento per il settore agricoltura. Il progetto, redatto dalle organizzazioni professionali su richiesta e secondo le modalità indicate dal componente la Giunta preposto al settore, è approvato dalla Giunta regionale e le spese effettuate devono essere rendicontate [7].

 

     Art. 18. Cultura alimentare.

     1. La Regione promuove e sostiene le attività di informazione alimentare e quelle per una corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari della pesca marittima e dell'acquacoltura nel rispetto dell'art. 30 del Trattato CEE e delle disposizioni comunitarie e nazionali [8].

     2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente 1° comma.

 

     Art. 19. Procedure.

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore agricolo della pesca marittima e l'acquacoltura e le disponibilità di bilancio, provvede mediante la sua predisposizione di programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti nonché le modalità e le priorità per la concessione dei contributi. I bandi per l'attuazione dei programmi sono di norma pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo [9].

     2. I programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente.

     3. Le procedure previste nei precedenti commi si applicano altresì per la concessione di qualsiasi provvidenza a favore di operatori agricoli della pesca marittima e l'acquacoltura prevista dalle norme vigenti a valere sui fondi regionali, statali o comunitari [10].

     4. In materia di bonifica idraulico-agraria e altre opere ed infrastrutture pubbliche d’interesse agrario la Giunta regionale può predisporre direttamente interventi straordinari per la realizzazione, la riattivazione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture, avvalendosi per la progettazione e realizzazione esclusivamente dei Consorzi di Bonifica competenti [11].

 

     Art. 20. Concessione degli aiuti.

     1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di regime di aiuti di Stato.

 

     Art. 21. Cofinanziamento programmi e/o progetti.

     1. La Regione interviene per il cofinanziamento di programmi e/o progetti finanziati dalla Comunità Europea e dallo Stato.

     2. La Giunta Regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in materia di agricoltura, pesca marittima e acquacoltura [12].

 

     Art. 22. Disposizione transitoria.

     1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai comuni, ai sensi della L.R. 3.6.1982, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale provvede al riparto delle somme stanziate in ragione del numero delle pratiche evase nell'anno precedente.

     2. Le spese effettuate dal 1° gennaio 1997 dalle Associazioni Allevatori per gli interventi di cui all'art. 16 possono, in via eccezionale, essere riconosciute dalla Giunta regionale con l'approvazione del programma di attività del 1997.

 

     Art. 23. Disposizioni varie.

     1. In materia di Agricoltura, Foreste e Alimentazione Pesca Marittima e Acquacoltura e in materia di Usi Civici, in riforma di qualsiasi altra disposizione vigente, al Consiglio regionale è assegnata la competenza per l'approvazione di piani e/o programmi generali di settore, alla Giunta regionale è assegnata la competenza per l'approvazione di programmi operativi e complementi di programmazione e/o piani di comparto, per l'espressione di pareri, ad eccezione dei pareri sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale, per l'approvazione e la definizione di tutti i provvedimenti amministrativi tendenti a concedere benefici o autorizzazioni derivanti da richieste di parte, fatti salvi i provvedimenti che la legislazione demanda alla competenza dei dirigenti regionali [13].

     2. Per la definizione dei programmi di settore e di comparto la Giunta regionale può avvalersi di consulenti secondo le procedure previste dalla L.R. 25.9.1986, n. 52.

     3. La Giunta regionale, allo scopo di offrire una migliore informazione sul sistema agricolo e agroalimentare della pesca marittima e l'acquacoltura, può finanziare interventi tesi a raggiungere gli operatori del settore, l'opinione pubblica e i consumatori attraverso l'impiego di moderne tecnologie di comunicazione, compreso la radio, la televisione, la pubblicazione di un periodico di informazione [14].

     4. Le funzioni amministrative in materia di autorizzazione per l'abbattimento di alberi di olivo trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 64 del DPR 24.7.1977, n. 616, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi.

     5. Sono trasferiti in proprietà all'A.R.S.S.A. i beni mobili e le attrezzature della Regione già utilizzati ed in carico all'Osservatorio per le malattie delle piante, di cui alla legge 18.6.1931, n. 987 e successive modificazioni.

     6. Sono trasferite all'A.R.S.S.A. le competenze regionali di cui alle leggi 25.11.1971, n. 1096 e 22.5.1973, n. 269.

     7. Il capoverso successivo al punto 3 della lettera b) - soggetti privati - dell'allegato «A» alla L.R. 3.4.1995, n. 32 è così sostituito: I soggetti privati sono tenuti a produrre documentazioni giustificative dei lavori effettuati.

     8. Per la definizione e l'attuazione della politica di settore e di comparto, la Giunta regionale può insediare, disciplinandone i compiti e le modalità di costituzione appositi comitati consultivi e nuclei di valutazione [15].

 

     Art. 24. Domande residue L.R. 31/82 e L.R. 37/86.

     1. Le domande di benefici presentate ai sensi della L.R. 3.6.1982, n. 31 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, non finanziate o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre 1996, possono essere finanziate fino alla concorrenza delle somme iscritte, per medesimi interventi, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio per il 1997 e successivi.

     2. Le spese per le obbligazioni assunte prima del 1996 ai sensi della L.R. 3.6.1982, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Le relative risorse finanziarie inutilizzate confluiscono su un unico capitolo di spesa del bilancio regionale e sono riprogrammate da parte della Giunta regionale per gli stessi interventi qualora ne ricorrano le condizioni e gli interventi previsti dalla presente legge.

     3. Le istanze presentate per gli interventi previsti dalla L.R. 31.7.1986, n. 37 e successive modificazioni in applicazione dei regolamenti comunitari n. 797/85 e n. 2328/91, non finanziate al 31.12.1996, possono essere finanziate fino alla concorrenza delle somme iscritte, per i medesimi interventi, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio per il 1997 e successivi.

 

          Art.24 bis. (Programmi integrativi). [16]

     1. La Giunta Regionale può predisporre ed attuare programmi di intervento ad integrazione di quelli comunitari e nazionali, laddove le risorse finanziarie risultano carenti in relazione alle attese del settore agricolo, della pesca marittima e l'acquacoltura.

 

     Art. 25. Norma finanziaria. [17]

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 2002 si fa fronte con gli stanziamenti previsti in bilancio regionale ai capitoli di spesa 102489 e 102499.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti previsti nei competenti capitoli con legge di bilancio.

 

     Art. 26. Esame compatibilità C.E.E.

     1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 92 e 93 del Trattato della Comunità Economica Europea.

 

     Art. 27. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[4] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[5] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[7] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[8] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[9] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[10] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[11] Comma aggiunto dall’art. 93 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[13] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[14] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[15] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[16] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 37.