| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale | 
| Data: | 19/12/2001 | 
| Numero: | 65 | 
| Sommario | 
| Art. 1. All'art. 20 della Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma | 
| Art. 2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è riformulato nel modo seguente | 
| Art. 3. All'art. 36 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma | 
| Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo | 
§ 2.3.36 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.
Modifica alla Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili".
(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).
     All'art. 20 della 
(Omissis).
     Il comma 1 dell'art. 9 della 
(Omissis).
     All'art. 36 della 
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.