§ 2.3.19 - L.R. 18 aprile 1996, n. 21.
Istituzione della Conferenza permanente Regione - enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:18/04/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da
Art. 3.      1. La Conferenza si insedia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Entro il 31 marzo di ogni anno, il presidente della Conferenza riferisce al Consiglio regionale sull'attività della stessa
Art. 6.      Le funzioni di segreteria della Conferenza sono affidate al Settore Enti locali della Giunta regionale - Servizio decentramento e deleghe - Ufficio autonomie locali e finanza locale, che [...]
Art. 7.      Entro 45 giorni dall'insediamento, la Conferenza disciplinerà le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori, per quanto non previsto dalla presente legge
Art. 8.      La Regione Abruzzo istituisce la "Conferenza Regione - Province" riconoscendo alla Provincia, oltre che il ruolo di ente intermedio che contribuisce alla programmazione regionale, anche quello [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 - comma 3, della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 120.000.000, si provvede come segue
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 2.3.19 - L.R. 18 aprile 1996, n. 21. [1]

Istituzione della Conferenza permanente Regione - enti locali.

(B.U. 21 maggio 1996, n. 8).

 

Art. 1. [2]

     La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi enunciati dalle Leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e dallo Statuto della Regione Abruzzo, al fine di realizzare il principio di sussidiarietà e la concreta partecipazione degli enti locali alle scelte politiche regionali, istituisce la Conferenza permanente Regione-Enti Locali.

 

     Art. 2.

     La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;

     b) il componente della Giunta regionale preposto al Settore Enti locali con funzioni di vice presidente;

     c) i Presidenti regionali dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.); dell'Unione province abruzzesi (U.P.A.); dell'Unione comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.) della Lega delle Autonomie Locali, o loro delegati [3];

     d) i Presidenti delle quattro province, o loro delegati;

     e) i Sindaci dei capoluoghi di provincia, o loro delegati;

     f) quattro rappresentanti di Comunità Montane, designati dall'UNCEM, uno per ogni provincia, o loro delegati [4];

     g) quattro rappresentanti, uno per ogni provincia, designati da ANCI e UNCEM, o loro delegati:

     - di Comuni con più di 15000 abitanti;

     - di Comuni da 5000 a 15000 abitanti;

     - di Comuni fino a 5000 abitanti [5].

     Qualora interessati agli argomenti all'ordine del giorno, la Conferenza è allargata a rappresentanti di ambiti territoriali subregionali, definiti dalla legislazione regionale e nazionale, concernenti progetti di sviluppo socio-economico. La Conferenza, ai sensi del successivo art. 7, disciplina le modalità per l'individuazione dei rappresentanti degli ambiti [6].

     La Conferenza può decidere di sentire, su materie di loro interesse, i rappresentanti di enti, istituzioni, categorie, associazioni, organizzazioni sindacali, gruppi o movimenti democratici e rappresentanti delle autonomie funzionali [4].

     E' data facoltà al Presidente del Consiglio regionale, ai capigruppo consiliari, ai presidenti delle Commissioni consiliari e ai componenti della Giunta regionale di partecipare alle riunioni della Conferenza su questioni connesse all'esercizio del loro mandato [7].

     Ai lavori della Conferenza partecipano, altresì, qualora interessati agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, i dirigenti del Settore Enti locali e di altri settori della Giunta regionale [8].

 

     Art. 3.

     1. La Conferenza si insedia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La Conferenza è convocata dal suo presidente o, sentito il presidente, dal vice presidente; la stessa deve essere convocata, entro dieci giorni, su espressa richiesta da parte di un terzo dei componenti e/o delle singole Associazioni degli enti locali [9].

     3. La Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni tre mesi [10].

     4. La Conferenza viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale [11].

     4 bis. Qualora l’ANCI e l’UNCEM non provvedano entro 30 giorni, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, a far pervenire alla Regione Abruzzo la comunicazione dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane designati ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lett. f) e g) della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all’articolo 2, comma primo, della presente legge, provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane individuandoli nei Sindaci dei Comuni e nei Presidenti delle Comunità Montane con maggior numero di abitanti e, in caso di parità, dei Comuni e delle Comunità Montane con una maggiore estensione territoriale [12].

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

 

     Art. 4. [15]

     Al fine di garantire la partecipazione e la concertazione degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse locale e/o interprovinciale, la Conferenza, per l'espletamento delle sue funzioni, promuove e sancisce intese e accordi, ai sensi del successivo art. 5.

     Essa esprime pareri e formula proposte agli organi della Regione e, attraverso questa, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza unificata, di cui al Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Comitato delle Regioni e degli Enti Locali previsto dal trattato di Maastricht, in ordine all'adozione di provvedimenti e iniziative, rispettivamente a livello regionale, nazionale e comunitario, concernenti le autonomie locali.

     L'assenso degli enti locali, nei casi di cui ai commi precedenti, è espresso, in prima convocazione dalla maggioranza dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti.

 

     Art. 4 bis. [16]

     La conferenza sancisce intese relativamente ai procedimenti per i quali la legislazione regionale prevede un'intesa.

     La Giunta Regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Enti locali, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

La Conferenza Permanente Regione-Enti locali è obbligatoriamente e preventivamente sentita in ordine a:

     1) schemi di d.d.l.r. e regolamenti nelle materie di interesse degli enti locali;

     2) schemi di d.d.l.r. e di provvedimenti attuativi delle LL. 59/97 e 127/97 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

     3) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali;

     4) atti di programmazione, anche secondo quanto disposto dalla L.R. 2 agosto 1997, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni;

     5) argomenti di carattere subregionale che il Presidente della Giunta Regionale riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

     Quando le intese e gli accordi non sono raggiunti entro 30 gg. dalla prima consultazione in l'oggetto è posto all'ordine del giorno, gli atti sono comunque adottati dall'organo regionale competente con provvedimento motivato. In caso di urgenza l'organo regionale competente può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui al comma precedente. In tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame dell'organo secondo la procedura prevista, entro i successivi 15 giorni.

     La Conferenza, inoltre, assicura lo scambio, tra Regione ed enti locali, di informazioni e di notizie di reciproco interesse, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, tali da consentire la verifica dello stato delle autonomie locali.

La Conferenza può proporre alla Giunta regionale di costituire gruppi di lavoro, anche facendo ricorso alla consulenza di esperti esterni all'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 9 settembre 1986, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esame di problematiche relative alle autonomie locali.

 

     Art. 5.

     Entro il 31 marzo di ogni anno, il presidente della Conferenza riferisce al Consiglio regionale sull'attività della stessa.

 

     Art. 6.

     Le funzioni di segreteria della Conferenza sono affidate al Settore Enti locali della Giunta regionale - Servizio decentramento e deleghe - Ufficio autonomie locali e finanza locale, che assicura il collegamento tecnico-amministrativo fra la Regione e i componenti della Conferenza.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Enti locali, Servizio decentramento e deleghe, Ufficio autonomie locali e finanza locale, con qualifica non inferiore alla sesta, nominato dal dirigente del Servizio con apposita ordinanza dirigenziale.

 

     Art. 7.

     Entro 45 giorni dall'insediamento, la Conferenza disciplinerà le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori, per quanto non previsto dalla presente legge.

 

     Art. 8.

     La Regione Abruzzo istituisce la "Conferenza Regione - Province" riconoscendo alla Provincia, oltre che il ruolo di ente intermedio che contribuisce alla programmazione regionale, anche quello di promotore e coordinatore di iniziativa e attività di rilevante interesse sovracomunale, provinciale e interprovinciale, di rilievo economico-territoriale e/o infrastrutturale.

     La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;

     b) il componente la Giunta regionale preposto al Settore Enti locali con funzioni di vice presidente;

     c) i Presidenti delle quattro province o loro delegati.

     Ai lavori della Conferenza partecipano, qualora interessati agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, i dirigenti del Settore Enti locali e di altri settori della Giunta regionale, nonché i dirigenti delle strutture provinciali competenti [11].

     La Conferenza è convocata dal suo presidente o, sentito il presidente, dal vice presidente, o anche a richiesta dei Presidenti di due Province e/o dell'Unione Province Abruzzesi [17].

     Essa è convocata ogni volta che si ritiene necessario per un'azione integrata e coordinata delle Province.

     Essa formula proposte per l'individuazione delle linee di sviluppo e per la programmazione regionale, approvando un protocollo d'intesa che varrà come proposta per la Regione.

     Essa è obbligatoriamente e preventivamente sentita in ordine ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) di cui al 2° comma dell'art. 4 bis, quando l'interesse degli argomenti è di esclusiva competenza delle Province [18].

     Le funzioni di segreteria sono affidate al Settore Enti locali, ai sensi del precedente art. 6.

     Per il funzionamento della Conferenza e per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni relative alla "Conferenza permanente Regione - enti locali", ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 - comma 3, della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 120.000.000, si provvede come segue:

     - quanto a lire 5.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 con quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995;

     - quanto a lire 115.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al cap. 11422 del bilancio per l'esercizio in corso.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 lo stanziamento iscritto al cap. 11422 _ incrementato, in termini di sola competenza, di lire 5.000.000.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[3] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[11] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2010, n. 15.

[12] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2010, n. 15.

[13] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[14] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[16] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

[18] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.