| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Abruzzo |
| Materia: | 2. amministrazione regionale |
| Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
| Data: | 15/06/1994 |
| Numero: | 36 |
| Sommario |
| Art. 1. L'art. 5, 3° comma, della L.R. 2 agosto 1993, n. 34 è sostituito dal seguente |
| Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
§ 2.2.50 - L.R. 15 giugno 1994, n. 36.
Modifica all'art. 5 della Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento ARAPIS).
(B.U. n. 27 del 19 luglio 1994)
L'art. 5, 3° comma, della
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.