§ 1.5.22 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 22.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:30/10/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Rapporti Consiglio-Giunta regionale)
Art. 3.  (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei
Art. 3 bis.  (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
Art. 4.  (Indirizzi in materia europea)
Art. 4 bis.  (Riserva di esame)
Art. 5.  (Attuazione degli obblighi europei – Legge europea regionale)
Art. 6.  (Attuazione in via regolamentare)
Art. 6 bis.  (Misure urgenti e adeguamenti tecnici)
Art. 6 ter.  (Notifica delle discipline per le attività di servizi)
Art. 7.  (Aiuti di Stato)
Art. 7 bis.  (Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)
Art. 8.  (Norme organizzative)
Art. 8 bis.  (Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.22 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 22. [1]

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

(B.U. 6 novembre 2009, n. 57)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in conformità all’art. 117 della Costituzione e nell’ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall’Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell’Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione Europea.

 

     Art. 2. (Rapporti Consiglio-Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2. In conformità al comma 4 dell’art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri [2].

3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione [3].

 

     Art. 3. (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei [4])

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite dall’art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei).

2. Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della L. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell’art. 5 della L. 11/2005, adotta e trasmette le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell’art. 5 della L. 11/2005 [5].

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale [6].

4. [La Commissione per l’istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell’Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all’art. 6 della L.R. 26.04.2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2005)] [7].

 

     Art. 3 bis. (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) [8]

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 4. (Indirizzi in materia europea) [9]

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell’avvio dell’esame del Programma di cui al comma 1.

3. L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l’atto d’indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo.

5. La relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 8 della L. 11/2005.

 

     Art. 4 bis. (Riserva di esame) [10]

1. La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall’articolo 5, comma 5, della L. 11/2005.

2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della L. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Attuazione degli obblighi europei – Legge europea regionale)

1. La Regione per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.

2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l’intestazione "Legge europea regionale" con l’indicazione dell’anno di riferimento [11].

2 bis. Il Consiglio regionale, per l’approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale [12].

3. La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4 [13].

4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 16 della L. 11/2005 [14].

5. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare l’attuazione dei regolamenti europei;

b) stabilisce disposizioni per l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all’attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);

d) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;

e) prevede disposizioni necessarie all’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea.

6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge europea regionale il Presidente della Giunta, ovvero il Componente la giunta competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione Consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima [15].

 

     Art. 6. (Attuazione in via regolamentare)

1. La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) prevedono l’esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione [16].

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l’esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta [17].

 

     Art. 6 bis. (Misure urgenti e adeguamenti tecnici) [18]

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

 

     Art. 6 ter. (Notifica delle discipline per le attività di servizi) [19]

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3. I progetti di legge e di regolamento, d’iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l’approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

 

     Art. 7. (Aiuti di Stato) [20]

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4. I progetti di legge d’iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all’obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell’esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall’Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell’adozione dell’autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l’efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea.

7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.

 

     Art. 7 bis. (Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea) [21]

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

 

     Art. 8. (Norme organizzative)

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Abruzzo, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per il Consiglio.

 

     Art. 8 bis. (Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale) [22]

1. Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. L’art. 173 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 2014, n. 39. Nella presente legge, le espressioni "comunitari", "comunitaria", "comunitario" sono state sostituite, rispettivamente, con "europei" , "europea", "europeo" per effetto dell'art. 11 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[10] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[12] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[16] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[18] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[19] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[21] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.

[22] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2012, n. 37.