§ 1.4.25 - L.R. 9 dicembre 2010, n. 51.
Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:09/12/2010
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità
Art. 2.  Consultazione
Art. 3.  Pubblicazione e numerazione
Art. 4.  Articolazione del BURAT
Art. 5.  Ordinamento
Art. 6.  Struttura organizzativa
Art. 7.  Spese e modalità di pubblicazione
Art. 8.  Termini per la pubblicazione
Art. 9.  Regole tecniche
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Abrogazione
Art. 12.  Disposizione transitoria
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 1.4.25 - L.R. 9 dicembre 2010, n. 51.

Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

(B.U. 17 dicembre 2010, n. 15 Straord.)

 

Art. 1. Natura e finalità

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato “BURAT”, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.

2. Il BURAT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

 

     Art. 2. Consultazione

1. La consultazione del BURAT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La stampa ed il rilascio del BURAT in formato cartaceo su richiesta degli interessati sono soggetti ad un contributo fissato con deliberazione di Giunta regionale.

3. Il Bollettino Ufficiale in versione cartacea è inoltre assicurato alle istituzioni non ancora dotate di rete internet adeguata.

 

     Art. 3. Pubblicazione e numerazione

1. Nel BURAT serie “Ordinario” sono pubblicati gli atti indicati agli articoli 4 e 5 della presente legge.

2. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “Speciale”.

3. Gli atti interni all’Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “Supplemento”.

4. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l’indicazione della data di pubblicazione.

 

     Art. 4. Articolazione del BURAT

1. Il BURAT si articola in due parti.

2. Sono pubblicati nella parte prima del BURAT, serie “Ordinario”:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;

b) le leggi ed i regolamenti regionali;

c) i testi coordinati delle leggi e regolamenti regionali;

d) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;

e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;

f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;

g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;

h) le ordinanze degli organi regionali.

3. Sono pubblicati nella parte seconda del BURAT:

a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;

d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;

e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

f) gli atti della Giunta regionale e dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;

g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;

h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);

k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell’ordinamento.

4. Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l’indicazione del servizio competente, il numero d’ordine, la data e l’oggetto del provvedimento.

5. Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall’ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

 

     Art. 5. Ordinamento

1. La pubblicazione del BURAT è curata dalla struttura organizzativa appositamente predisposta, ai sensi dell’articolo 6, presso la Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino.

2. Il BURAT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e tutte le volte che l’Ufficio del BURAT, autonomamente o su segnalazione della Giunta, ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione degli atti è effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o per estremi solamente al fine di tutelare la riservatezza.

4. I testi pubblicati devono essere conformi a quelli trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.

5. La pubblicazione obbligatoria degli atti di altri Enti o Amministrazioni è effettuata previo contributo determinato dalla Giunta regionale, salvo esenzioni previste dalle leggi speciali.

 

     Art. 6. Struttura organizzativa

1. Alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del BURAT è assegnato il seguente personale:

a. n. 1 funzionario con categoria D1 con profilo “Specialista amministrativo” o “Specialista giornalista”, con funzioni di responsabile;

b. n. 1 funzionario con categoria D1 con profilo “Data base administrator”;

c. n. 1 assistente amministrativo con categoria C;

d. n. 1 assistente tecnico con categoria C con profilo “Grafico”;

e. n. 4 assistenti informatici con categoria C;

f. n. 7 collaboratori con categoria B3 con profilo “Collaboratore specializzato informatico”.

2. Nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso l’Ufficio BURA fino a completa copertura della pianta organica di cui al comma 1 [1].

 

     Art. 7. Spese e modalità di pubblicazione

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. Il costo per le pubblicazioni degli atti effettuate su richiesta di altre amministrazioni, enti o terzi è a carico dei soggetti richiedenti.

3. La richiesta di pubblicazione deve avvenire in forma elettronica con garanzie di autenticità ed integrità. L’atto da pubblicare, dichiarato esente dall’imposta di bollo, deve indicare la norma che ne dispone l’esenzione.

4. Le tariffe di inserzione sono determinate con provvedimento di Giunta regionale.

 

     Art. 8. Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati, di norma, entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURAT.

 

     Art. 9. Regole tecniche

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURAT sono fissate in apposito atto della Giunta regionale previo parere della struttura regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantire l’autenticità e l’integrità;

c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

f) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del bollettino;

g) le modalità di realizzazione della sezione del sito web della Regione dedicata al bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

h) le modalità dell’invio per posta elettronica dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione del BURAT.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Gli oneri per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale telematico, quantificati in Euro 20.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 02.01.008 – 11415 ridenominato “Spese per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo”.

2. I proventi derivanti dalle inserzioni e dalla eventuale vendita del Bollettino Ufficiale, quantificati in Euro 50.000,00, sono accreditati trimestralmente su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo e iscritti sul capitolo di entrata 03.04.001 – 31101 ridenominato “Proventi derivanti dalle inserzioni e dalla vendita del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo”.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in € 400.000,00, trovano copertura nel bilancio regionale – corrente esercizio – come appresso specificato:

- € 300.000,00 sul capitolo 21401 U.P.B. 02.01.005 denominato “Finanziamento progetti finalizzati per l’assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa”;

- € 100.000,00 sul capitolo 21498 U.P.B. 02.01.005 denominato “Oneri riflessi delle collaborazioni”.

 

     Art. 11. Abrogazione

1. La Legge regionale del 9 agosto 1999, n. 63, Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è abrogata.

 

     Art. 12. Disposizione transitoria

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2011.

2. Il BURAT in versione cartacea è garantito alle maggiori istituzioni per il primo semestre 2011.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 289, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.