§ 1.3.10 - L.R. 13 gennaio 1997, n. 4.
L.R. 8.6.1993 n. 24 modificata ed integrata con L.R. 25.11.1994 n. 89 sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti dei parchi naturali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio della funzione di controllo
Data:13/01/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Il controllo sugli atti dei Parchi naturali e delle aree protette regionali è esercitato dal Comitato regionale di controllo.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.3.10 - L.R. 13 gennaio 1997, n. 4.

L.R. 8.6.1993 n. 24 modificata ed integrata con L.R. 25.11.1994 n. 89 sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti dei parchi naturali e delle aree protette regionali. Ulteriori modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1997).

 

Art. 1.

     Il controllo sugli atti dei Parchi naturali e delle aree protette regionali è esercitato dal Comitato regionale di controllo.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.