§ 1.2.64 - L.R. 19 luglio 2011, n. 20.
Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:19/07/2011
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.64 - L.R. 19 luglio 2011, n. 20.

Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

(B.U. 5 agosto 2011, n. 48)

 

Art. 1. (Integrazioni all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell’assegno s/ia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.

2 ter. Il titolare dell’assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all’indennità connessa all’incarico assunto”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri per la Regione Abruzzo.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.