§ 1.2.14 – L.R. 22 marzo 1985, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 63.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:22/03/1985
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il personale dei Gruppi Consiliari, assunto ai sensi del n. 3 dell'art. 2 della Legge Regionale 12 settembre 1978, n. 63, entro la data dell'1 giugno 1983, ed in servizio continuativo alla data [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Ai gruppi Consiliari che si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale, solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo [...]


§ 1.2.14 – L.R. 22 marzo 1985, n. 16. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 63.

(B.U. 27 marzo 1985, n. 7 straord.).

 

Art. 1.

     Il personale dei Gruppi Consiliari, assunto ai sensi del n. 3 dell'art. 2 della Legge Regionale 12 settembre 1978, n. 63, entro la data dell'1 giugno 1983, ed in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è, a domanda, inquadrato, previo superamento di apposito concorso riservato, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime, fatta eccezione del limite di età e salvo quanto disposto dal successivo comma.

     Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali, determinate ai sensi del primo comma, può concorrere per l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello in cui presta servizio.

     La domanda di cui al primo comma, è presentata, a pena di decadenza, al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento decorre dal mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria degli idonei [2].

     La nomina della Commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso di cui al primo comma, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

     Il personale dei Gruppi Consiliari, di cui al primo comma, resta comunque in servizio in attesa dell'espletamento del concorso previsto.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 7.

     Ai gruppi Consiliari che si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale, solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il dipendente regionale del corrispondente livello funzionale.

     Il finanziamento sostitutivo può essere richiesto, da ciascun Gruppo Consiliare, nell'ambito dell'organico previsto dalla tabella del precedente art. 1, nel modo seguente: fino ad una unità di personale per i Gruppi sino a 1 Consigliere, di due unità per Gruppo sino a 10 Consiglieri, di tre unità per i Gruppi con numero superiore a 10 Consiglieri [8].

     Il finanziamento di cui al precedente comma è assegnato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili.

     E' vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei Gruppi Consiliari, che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

 

     Artt. 8. - 9. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.

[2] Comma così modificato con art. 1 L.R. 3 marzo 1988, n. 27.

[3] Articolo modificativo dei punti 2) e 3) dell'art. 2 e degli artt. 4 e 5 L.R. 12 settembre 1978, n. 63 e abrogativo della L.R. 17 maggio 1980, n. 34.

[4] Articolo modificativo dell'art. 3 L.R. 12 settembre 1978, n. 63.

[5] Articolo modificativo della L.R. 12 settembre 1978, n. 63.

[6] Articolo modificativo della L.R. 12 settembre 1978, n. 63.

[7] Articolo modificativo della tabella allegata alla L.R. 12 settembre 1978, n. 63,  ulteriormente poi modificata con art. 1 L.R. 14 aprile 1988, n. 40.

[8] L'originario primo comma è stato sostituito dagli attuali 1° e 2° comma con art. 2 L.R. 14 aprile 1988, n. 40.