§ 98.1.5004 - D.M. 17 settembre 1997, n. 391.
Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/09/1997
Numero:391


Sommario
Art. 1.       1. Il comma 2 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento [...]


§ 98.1.5004 - D.M. 17 settembre 1997, n. 391.

Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole

(G.U. 12 novembre 1997, n. 264)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     E DELLA NAVIGAZIONE

     Visto l'allegato II della direttiva 91/439/CEE, recepita con decreto ministeriale 8 agosto 1994, concernente l'accertamento delle conoscenze, capacità e comportamenti legati alla guida di un veicolo;

     Visto l'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove è previsto che gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida devono essere effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea;

     Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida;

     Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole;

     Visto l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vieta intese restrittive della libertà di concorrenza;

     Considerata la necessità di aderire alla delibera n. 3721 del 21 marzo 1996, emanata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2823 in data 2 giugno 1997);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.