§ 98.1.4807 - D.M. 13 giugno 1997, n. 195.
Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/06/1997
Numero:195


Sommario
Art. 1. Procedimento      1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è [...]


§ 98.1.4807 - D.M. 13 giugno 1997, n. 195.

Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

(G.U. 2 luglio 1997, n. 152)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni in materia di interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti;

     Visto il comma 11 dello stesso articolo 21, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2559/U.C.L. del 3 aprile 1997;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Procedimento

     1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

     a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;

     b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

     c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

     3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

     4. Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

     5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

     6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

     7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.