§ 97.6.8 - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 505.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.6 riproduzione
Data:10/05/1982
Numero:505


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della [...]
Art. 2.      Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui [...]
Art. 3.      I bovini riproduttori di razza pura, nonchè il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunità europee, hanno libero accesso nel [...]
Art. 4.      Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni più favorevoli di [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.6.8 - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 505.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

(G.U. 6 agosto 1982, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

 

          Art. 2.

     Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti nel libro genealogico medesimo; per libro genealogico si intende il registro, tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica e ufficialmente riconosciuta dallo Stato, in cui vengono iscritti i riproduttori di razza pura, di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti, e per i quali siano stati effettuati i controlli funzionali a norma delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     I bovini riproduttori di razza pura, nonchè il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunità europee, hanno libero accesso nel territorio nazionale e sono soggetti alla stessa normativa stabilita per i bovini, lo sperma e gli ovuli fecondati di produzione nazionale.

 

          Art. 4.

     Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.