§ 97.4.14 - D.M. 18 ottobre 1991, n. 427.
Regolamento per la profilassi della peste suina classica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:18/10/1991
Numero:427


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 2.      1. Qualunque caso, anche solo sospetto, di peste suina classica è denunciato all'autorità sanitaria competente per territorio
Art. 3.      1. Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino uno o più suini sospetti di peste suina, assume immediatamente le necessarie iniziative, d'intesa con [...]
Art. 4.      1. L'autorità sanitaria competente per territorio ricevuta la denuncia anche di solo sospetto di peste suina classica, dispone con apposita ordinanza, da notificarsi per [...]
Art. 5.      1. Le misure di cui al precedente articolo sono revocate non appena il sospetto di peste suina sia stato ufficialmente escluso
Art. 6.      1. L'autorità sanitaria competente per territorio quando la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata, dispone, a completamento delle misure previste [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      1. L'autorità sanitaria competente per territorio, nel caso di aziende infette comprendenti due o più reparti di produzione distinti, può consentire, in deroga a quanto [...]
Art. 9.      1. L'indagine epizoologica deve riferirsi
Art. 10.      1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta [...]
Art. 11.  [5]
Art. 12.  [6]
Art. 13.      1. L'autorità sanitaria competente per territorio provvede affinchè i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare la presenza della peste suina classica, [...]
Art. 14.      1. Il Ministero della sanità italiano informa la Commissione e gli altri Stati membri, dell'epizootologia e dell'evoluzione della peste suina classica, secondo le [...]
Art. 15.      1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16, i suini nelle aziende di origine devono essere contrassegnati entro settanta giorni dalla nascita e [...]
Art. 16.      1. Al fine di consentire l'identificazione dei suini ed il controllo della movimentazione degli stessi, con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in [...]
Art. 17.  [7]
Art. 18.  [8]
Art. 19.  [9]
Art. 20.  [10]
Art. 21.  [11]
Art. 22.  [12]
Art. 23.  [13]
Art. 24.  [14]
Art. 25.      1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, concernente la disciplina sanitaria della [...]
Art. 26.      1. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 26 aprile 1968, sono abrogati
Art. 27.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.4.14 - D.M. 18 ottobre 1991, n. 427. [1]

Regolamento per la profilassi della peste suina classica.

(G.U. 8 gennaio 1991, n. 5)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti o allevati animali della specie suina;

     b) suino da allevamento: l'animale della specie destinato alla riproduzione o utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie;

     c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che è ingrassato ed è destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;

     d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;

     e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina;

     f) suino affetto da peste suina:

     1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem tipici della peste suina;

     2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto;

     g) veterinario ufficiale: il veterinario responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio;

     h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne [2] .

     2. Si intende per:

     a) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui:

     1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

     2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

     3) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

     b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una provincia in cui:

     1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

     2) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

     3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi dodici mesi contro la peste suina.

     3. Il territorio nazionale è ufficialmente indenne da peste suina quando:

     a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

     b) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

     c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina.

     4. Il territorio nazionale o una provincia di esso è indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed è stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE.

     5. Il Ministro della sanità con propri decreti dà attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva n. 80/1095/CEE.

 

          Art. 2.

     1. Qualunque caso, anche solo sospetto, di peste suina classica è denunciato all'autorità sanitaria competente per territorio.

     2. Se la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne dà immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni o i dati di cui al punto 1 dell'allegato III.

     3. Successivamente il veterinario ufficiale completerà le notizie sul focolaio inviando al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - una relazione contenente le informazioni di cui al punto 2 del citato allegato III.

 

          Art. 3.

     1. Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino uno o più suini sospetti di peste suina, assume immediatamente le necessarie iniziative, d'intesa con l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, affinchè siano attuate le metodologie diagnostiche di cui all'allegato I per la conferma o l'esclusione.

 

          Art. 4.

     1. L'autorità sanitaria competente per territorio ricevuta la denuncia anche di solo sospetto di peste suina classica, dispone con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto al detentore degli animali, il sequestro dell'allevamento interessato con l'applicazione delle seguenti misure:

     a) censimento a cura del veterinario ufficiale di tutte le categorie di suini dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di esse del numero dei suini morti o potenzialmente infetti. Il censimento deve comprendere anche i suini nati e morti durante il periodo di sospetto;

     b) fermo di tutti i suini dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

     c) divieto di entrata e uscita dei suini dall'azienda e di tutti gli altri animali in essa presenti. L'autorità sanitaria competente per territorio, quando la malattia non è stata confermata entro quindici giorni, può autorizzare l'uscita di animali destinati ad essere macellati. Qualora si tratti di animali della specie suina l'autorizzazione è concessa previa visita veterinaria favorevole e a condizione che gli animali siano macellati senza ritardo. Le carni di tali animali non sono ammesse agli scambi intracomunitari di carni fresche;

     d) divieto di uscita dall'azienda delle carni suine di ogni genere;

     e) divieto di trasporto al di fuori dell'azienda dei suini morti;

     f) divieto di uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di altri oggetti e di rifiuti che possono trasmettere l'epizoozia;

     g) permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto alle persone autorizzate dall'autorità sanitaria competente;

     h) permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto dei veicoli autorizzati dall'autorità sanitaria competente;

     i) adozione di appropriata disinfezione nella porcilaia e nell'azienda;

     l) effettuazione di un'indagine epizoologica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto.

     2. L'autorità sanitaria competente per territorio, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, specificandone i motivi.

 

          Art. 5.

     1. Le misure di cui al precedente articolo sono revocate non appena il sospetto di peste suina sia stato ufficialmente escluso.

 

          Art. 6.

     1. L'autorità sanitaria competente per territorio quando la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata, dispone, a completamento delle misure previste dall'art. 4, che:

     a) tutti i suini dell'azienda, ove si è manifestata la malattia, siano abbattuti sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina sia durante il trasporto sia durante le operazioni di abbattimento;

     b) dopo l'abbattimento i cadaveri dei suini di cui sopra siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

     c) le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, siano, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

     d) i suini morti nell'azienda siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

     e) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ivi compresi gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus pestoso, in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

     f) dopo l'eliminazione dei suini, i ricoveri nonchè i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e tutto il materiale potenzialmente contaminato, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'art. 12 del presente decreto;

     g) il ripopolamento dell'azienda con suini non venga effettuato prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione;

     h) sia effettuata un'indagine epizoologica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto.

 

          Art. 7. [3]

     1. L'autorità sanitaria competente per territorio, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, può autorizzare, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, lo spostamento, a scopo di macellazione, dei suini clinicamente sani presenti nell'azienda infetta, specificandone i motivi.

     2. Lo spostamento degli animali deve essere effettuato con tutte le precauzioni prescritte di volta in volta dal veterinario ufficiale. Gli animali devono essere avviati direttamente ad un impianto nel quale siano macellati nel più breve tempo possibile e le relative carni ottenute siano sottoposte ad un trattamento termico che garantisca la distruzione del virus pestoso.

     3. Inoltre per evitare la possibile ricontaminazione dei prodotti così ottenuti, essi devono essere confezionati ed imballati, fermo restando che tali prodotti non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari.

 

          Art. 8.

     1. L'autorità sanitaria competente per territorio, nel caso di aziende infette comprendenti due o più reparti di produzione distinti, può consentire, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, che sia portato a termine l'ingrasso dei suini presenti nei reparti di produzione ove la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato che la struttura e l'estensione dei reparti di produzione ed il personale ad essi addetto per il governo e l'alimentazione, siano completamente distinti e tali da evitare la propagazione del virus da un reparto di produzione ad un altro.

     2. Ultimate, nel reparto o nei reparti ove si è manifestata la malattia, le operazioni previste dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 6, l'autorità sanitaria competente per territorio ai fini di evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti dispone:

     a) periodiche disinfezioni dei settori comuni, delle attrezzature e dei mezzi mobili impiegati nell'allevamento;

     b) l'utilizzazione del personale di governo distinto per ogni reparto di produzione e il generale divieto, per il personale dell'allevamento, di operare in altri allevamenti di suini;

     c) il divieto di introdurre suini nell'allevamento;

     d) la disinfezione prima dell'uscita dell'allevamento degli automezzi che abbiano trasportato mangimi o qualsiasi altro materiale nell'allevamento e la disinfezione di qualsiasi altro mezzo di trasporto che venga introdotto nell'allevamento stesso;

     e) la sospensione degli interventi immunizzanti;

     f) il controllo veterinario settimanale sullo stato sanitario dei suini presenti nell'allevamento prescrivendo che qualora si verifichino casi di mortalità dei suini o in presenza di casi clinicamente sospetti di peste suina il servizio veterinario ufficiale assuma immediate iniziative, d'intesa con l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, affinchè siano attuate le metodologie diagnostiche di cui all'allegato I per la conferma o l'esclusione della peste suina.

     3. I provvedimenti sanitari di cui al presente articolo sono revocati trascorsi trenta giorni dall'abbattimento e distruzione dei suini presenti nei reparti infetti.

     4. Del ricorso alla deroga di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per territorio informa tempestivamente l'autorità regionale ed il Ministero della sanità; quest'ultimo ne dà comunicazione ai competenti organi della CEE.

 

          Art. 9.

     1. L'indagine epizoologica deve riferirsi:

     a) al periodo durante il quale la peste suina può essere stata presente nell'azienda prima della denuncia;

     b) alla possibile origine della peste suina nell'azienda e all'indicazione delle altre aziende nelle quali si trovano suini che possono essere stati infettati dalla stessa fonte;

     c) al movimento di persone, di veicoli, di suini, di animali morti, di carni o di materiali che possono aver portato il virus fuori o dentro l'azienda.

 

          Art. 10.

     1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 4 da altre aziende, a seguito di movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere stata introdotta dall'azienda di cui al medesimo art. 4 in altre aziende, è tenuto a porre sotto vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di cui trattasi, nel caso che le stesse siano situate nell'area territoriale di competenza dell'unità sanitaria locale dove è situata l'azienda di cui all'art. 4. Qualora il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la peste suina possa essere stata introdotta da azienda o in aziende di unità sanitarie locali diverse da quella nella quale è situata l'azienda di cui al citato art. 4, ne dà immediata comunicazione telegrafica alle unità sanitarie locali interessate che provvedono a porre sotto vigilanza ufficiale le aziende interessate, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Tale vigilanza verrà revocata soltanto quando il sospetto di presenza di peste suina nell'azienda di cui all'art. 4, sarà stato ufficialmente escluso.

     2. Il veterinario ufficiale, qualora constati e ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 6 da altre aziende a seguito di movimenti di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, è tenuto a sottoporre a vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di cui trattasi.

     3. La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina, di procedere al censimento e al controllo dei movimenti dei suini e di intraprendere eventualmente l'applicazione di tutte o parte delle misure previste dall'art. 4, comma 1.

     4. Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 6 in seguito a movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 4.

     5. Se una azienda è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per territorio può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini diversi da quelli che hanno provocato l'imposizione di tali misure, al fine del loro diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per esservi immediatamente abbattuti.

     6. Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale effettua, su tutti i suini dell'azienda, un esame che permetta di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina [4] .

     7. L'autorità sanitaria competente per territorio, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ad una parte dell'azienda ed ai suini che vi si trovano, purchè questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto.

 

          Art. 11. [5]

     1. L'autorità sanitaria competente per territorio, appena la diagnosi di peste suina è stata ufficialmente confermata, emana l'ordinanza di zona infetta per un raggio minimo di 3 km intorno al focolaio.

     2. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti territoriali entro i quali devono applicarsi le seguenti misure:

     a) numerazione di tutti i suini esistenti nella zona, apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta, nonchè sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

     b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, su autostrada e, in caso di necessità giustificata, sui grandi assi stradali;

     c) divieto della pratica della monta itinerante;

     d) divieto di fiere e mercati, esposizione ed altre manifestazioni che comportino assembramenti di suini, ivi compresa la raccolta e la distribuzione di suini ad opera di commercianti;

     e) divieto della raccolta itinerante di carcasse di suini morti;

     f) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;

     g) divieto durante i primi quindici giorni di trasferire dalle aziende in cui si trovano i suini esistenti nella zona infetta. Tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno, i suini possono uscire dall'azienda in cui si trovano soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale a un macello per esservi immediatamente abbattuti. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità sanitaria competente per territorio soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina.

     3. Le misure nella zona infetta, sono mantenute per almeno trenta giorni dal momento dell'eliminazione di tutti i suini dell'azienda infetta o dei reparti di produzione di cui all'art. 8, nei quali si trovano soggetti colpiti da peste suina, ovvero dal momento dell'esecuzione nella azienda stessa delle opportune operazioni di pulizia e disinfezione in conformità delle disposizioni dell'art. 12.

     4. Qualora, a causa del manifestarsi di nuovi casi di malattia, i divieti di cui al comma 2 debbano essere mantenuti in vigore oltre i trenta giorni previsti e creino problemi di stabulazione dei suini per motivi di protezione degli animali, l'autorità sanitaria competente per territorio può, su richiesta motivata del detentore, autorizzare l'uscita dei suini da ingrasso da un'azienda situata nella zona infetta alle seguenti condizioni:

     a) il veterinario ufficiale abbia constatato la realtà dei fatti;

     b) i suini siano stati esaminati, riconosciuti in buono stato di salute e trasportati direttamente all'azienda di destinazione, senza entrare in contatto con altri animali, con mezzi di trasporto sottoposti alle opportune operazioni di pulizia e disinfezione prima e dopo l'impiego;

     c) l'azienda di destinazione sia situata nella zona infetta, ovvero a meno di 20 km da essa e sia dotata dei necessari impianti di stabulazione;

     d) l'azienda di destinazione sia sottoposta, sin dall'arrivo dei suini, a vigilanza ufficiale per individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina e per procedere al censimento ed al controllo dei movimenti degli animali.

     5. L'autorità sanitaria competente per territorio può altresì autorizzare, alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, il trasferimento dei suini da allevamento tra due aziende situate nell'interno della zona infetta.

     6. Le misure di vigilanza ufficiale di cui alla lettera d) del comma 4, sono mantenute per tutto il periodo per il quale, in conformità del secondo comma, rimangono in vigore le misure previste nella zona infetta in cui è situata l'azienda dalla quale i suini sono stati spediti.

 

          Art. 12. [6]

     1. Le operazioni di disinfezione nel focolaio di peste suina devono essere effettuate sotto controllo del veterinario ufficiale conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

 

          Art. 13.

     1. L'autorità sanitaria competente per territorio provvede affinchè i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare la presenza della peste suina classica, vengano effettuati in conformità all'allegato I.

     2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici di cui all'allegato I è assicurato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.

     3. Il collegamento fra i laboratori nazionali per la peste suina dei Paesi aderenti alla CEE sarà assicurato da un laboratorio designato dalla Comunità.

     4. Con provvedimento del Ministro della sanità può essere attribuito ad altro Istituto zooprofilattico sperimentale l'incarico di cui al comma 2. Sempre con provvedimento del Ministro della sanità sono modificati, in conformità delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 11 e 12 della direttiva n. 80/217/CEE del 22 gennaio 1980, gli adempimenti degli allegati I e III, l'elenco dei laboratori nazionali per la peste suina di cui all'allegato II, nonchè l'indicazione e i compiti del laboratorio per il coordinamento tra i laboratori nazionali di cui all'allegato IV.

 

          Art. 14.

     1. Il Ministero della sanità italiano informa la Commissione e gli altri Stati membri, dell'epizootologia e dell'evoluzione della peste suina classica, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

     2. A tal fine i servizi veterinari delle unità sanitarie locali sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui alla ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984.

 

          Art. 15.

     1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16, i suini nelle aziende di origine devono essere contrassegnati entro settanta giorni dalla nascita e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende stesse conformemente a quanto eventualmente disposto dalle autorità sanitarie locali o dalle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio o dall'autorità sanitaria regionale.

     2. Qualora non siano state emanate disposizioni per la identificazione degli allevamenti, i suini entro settanta giorni e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende di origine devono essere contrassegnati, a cura dei detentori, all'orecchio sinistro, con marchio a tatuaggio composto dalla sigla della provincia e dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento.

     3. L'indicazione del contrassegno di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato sul mod. 4 "Dichiarazione di provenienza degli animali" previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per il trasporto dei suini anche nell'ambito dello stesso comune.

     4. L'esemplare della dichiarazione di provenienza di cui al comma 3, che scorta gli animali durante il trasporto, deve essere consegnato, al momento dello scarico, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali a consegnarlo al Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     5. Ai fini di uniformare il sistema di identificazione degli allevamenti dei suini su tutto il territorio nazionale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto chi alleva suini è tenuto a presentare al sindaco del comune nel quale è ubicato l'allevamento, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati, avvalendosi dell'allegato IV:

     a) cognome, nome e residenza del proprietario dei suini; nel caso in cui si tratti di società, ragione sociale o denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA;

     b) comune, via o località e numero civico dell'azienda;

     c) cognome, nome e residenza della persona addetta all'allevamento, se diversa dal proprietario.

     6. I dati suddetti devono essere trasmessi immediatamente dal comune all'U.S.L. competente per territorio che deve provvedere alla registrazione dei dati suddetti, assegnando a ciascun allevamento un numero progressivo comune per comune, che deve essere notificato al proprietario dell'allevamento stesso entro i termini più brevi.

     7. Entro il termine indicato dal comma 5 i proprietari o i detentori dei suini devono istituire, ove non vi abbiano già provveduto, un registro di carico e scarico per ciascun allevamento, nel quale devono essere annotati i seguenti dati:

     a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e con registrazione delle nascite, data e numero dei suinetti nati, entro quindici giorni dal parto;

     b) acquisti (data, numero e categoria dei capi acquistati, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del venditore);

     c) suini morti (data del decesso, numero e categoria dei suini morti);

     d) suini macellati per uso familiare (data, numero e categoria);

     e) suini venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti e categoria, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del compratore).

     8. Ciascun registro esaurito deve essere conservato, a cura del proprietario, per almeno un anno dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

 

          Art. 16.

     1. Al fine di consentire l'identificazione dei suini ed il controllo della movimentazione degli stessi, con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i suinetti, negli allevamenti di origine, entro e non oltre settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere trasferiti dagli allevamenti stessi devono essere contrassegnati all'orecchio sinistro, a cura del proprietario dell'allevamento, con marchio a tatuaggio composto:

     a) dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento;

     b) dalla sigla della provincia;

     c) dal numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

     2. Sono esentati dalla marchiatura di cui al comma 1 i riproduttori della specie suina iscritti nel libro genealogico italiano portanti sulla faccia esterna del padiglione auricolare destro, a norma del decreto ministeriale 23 ottobre 1986, il marchio a tatuaggio formato dalla sigla provinciale e dal numero di matricola progressivo.

     3. I suini da allevamento o da ingrasso destinati alla riproduzione o alla produzione della carne introdotti dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere contrassegnati, entro settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale del Paese di provenienza.

     4. I caratteri a stampa per i marchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno avere un'altezza non inferiore a 0,5 centimetri sia per le lettere che per le cifre.

     5. Dalla data prevista dal comma 1, per i suini da spostare anche nell'ambito dello stesso comune e per qualsiasi destinazione, il trasportatore è tenuto ad esigere da chi spedisce i suini che alla dichiarazione di provenienza degli animali prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, mod. n. 4, sia unita la dichiarazione di cui all'allegato V del presente decreto, nella quale per ciascun gruppo di suini portanti lo stesso marchio venga riportato il numero dei capi e la relativa indicazione del marchio previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo oppure ai commi 1 o 2 dell'art. 15, nel caso si tratti di suini marcati prima della data prevista dal comma 1 del presente articolo.

     6. L'esemplare della dichiarazione di cui all'allegato V che scorta gli animali durante il trasporto deve essere consegnato al momento dello scarico, unitamente al citato modello n. 4, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali, a consegnarlo al servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio.

 

          Art. 17. [7]

     1. Sono vietati i trattamenti preventivi con siero e la siero vaccinazione contro la peste suina classica. E' vietata la produzione, l'importazione, il commercio, la distribuzione e l'impiego di sieri e di vaccini contro la peste suina classica.

     2. Per particolari esigenze profilattiche, o nel quadro di un programma di eradicazione della peste suina classica approvato dalla Commissione CEE in conformità di quanto disposto al paragrafo 2 dell'art. 6 della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, il Ministro della sanità, in deroga al disposto di cui al comma 1, può disporre l'obbligo della vaccinazione antipestosa in tutto o in parte del territorio nazionale.

     3. Il Ministro della sanità in deroga al disposto di cui al comma 1 stabilisce, con proprio decreto, i requisiti relativi al vaccino antipestoso da impiegare nelle vaccinazioni obbligatorie, i controlli di Stato per quanto concerne l'efficacia, la innocuità, la sterilità del prodotto, le modalità di produzione, di conservazione, di distribuzione ed impiego del vaccino stesso, in conformità, ove adottate, delle decisioni di cui all'art. 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE così come modificata dalla direttiva del 22 settembre 1987, n. 87/486/CEE.

 

          Art. 18. [8]

     1. Qualora in un'area territoriale venga constatata in una o più unità di produzione o in una o più aziende la presenza di peste suina, ad integrazione delle misure di polizia veterinaria adottate, il Ministero della sanità può consentire che l'autorità sanitaria competente per territorio disponga la vaccinazione antipestosa d'urgenza delle unità di produzione o delle aziende minacciate o di altre aziende di suini, situate in una determinata area.

     2. La vaccinazione antipestosa d'urgenza può essere limitata ai suini di una linea di produzione o estesa a tutti i suini.

     3. Tutti i suini vaccinati devono essere contrassegnati in maniera durevole secondo le direttive impartite a tal fine dal Ministero della sanità.

 

          Art. 19. [9]

     1. Nel caso che si constati una preoccupante diffusione della peste suina il Ministro della sanità, qualora ne ravvisi la necessità ai fini di contenere la diffusione della malattia, può disporre la vaccinazione obbligatoria di tutti i suini o dei soli suini da ingrasso degli allevamenti di parte o di tutto il territorio di una o più province.

     2. Con il provvedimento con il quale si dispone la vaccinazione obbligatoria può essere disposto se ritenuto necessario l'obbligo della marcatura dei suini e vengano fissate le relative modalità.

 

          Art. 20. [10]

     1. Nel caso che, in applicazione dell'art. 19, sia resa obbligatoria la vaccinazione di tutti i suini, che deve essere eseguita al più presto, vengono disposte, da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, nell'area o nelle aree territoriali di vaccinazione, le ulteriori seguenti misure che restano in applicazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, dalla conclusione della prima vaccinazione:

     a) divieto di uscita dei suini dalle aziende site nel territorio di vaccinazione sino a che non siano terminate le operazioni di immunizzazione;

     b) fermo quanto disposto alla lettera a), l'uscita dei suini vaccinati da un'azienda può avvenire soltanto sette giorni dopo la vaccinazione per i suini di allevamento e da reddito, purchè detti suini siano trasferiti in un'azienda situata in una zona in cui la vaccinazione è effettuata sotto controllo ufficiale e, per i suini destinati alla macellazione immediata, in uno o più macelli situati nelle zone infette o, in mancanza di questi, in un macello situato in prossimità di tali zone, designato dal veterinario ufficiale competente per territorio;

     c) la vaccinazione obbligatoria di tutti i suini nati o introdotti nelle aziende della zona territoriale vaccinale per il periodo di tempo e con le modalità che saranno prescritti di volta in volta;

     d) dopo essere stati trasferiti in un'azienda, i suini da reddito vaccinati possono uscirne soltanto per essere trasportati, ai fini della loro immediata macellazione, in uno o più macelli situati nella zona infetta o, in mancanza, verso un macello situato in prossimità di tale zona e designato dal veterinario ufficiale competente per territorio.

     2. Dalla vaccinazione possono essere esclusi i suini di elevatissimo valore genetico, a condizione che siano adottate tutte le misure idonee ad assicurare la vigilanza sanitaria permanente ed il periodico controllo sierologico di tali suini.

 

          Art. 21. [11]

     1. Nel caso che, in applicazione dell'art. 19 sia resa obbligatoria la vaccinazione dei suini da reddito, vengono disposte, nell'area o nelle aree territoriali di vaccinazione, da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, le ulteriori seguenti misure, che restano in applicazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, dalla conclusione della prima vaccinazione:

     a) la vaccinazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile;

     b) possono essere dispensati dalla vaccinazione i suini da reddito ingrassati nell'azienda di nascita; questi suini possono uscire dall'azienda soltanto per essere macellati in uno o più macelli situati nella zona territoriale vaccinale o, in mancanza, nel macello più vicino designato dal veterinario ufficiale competente per territorio;

     c) la vaccinazione dei suinetti non può essere effettuata prima che questi abbiano raggiunto un'età che ne assicuri una valida immunità;

     d) i suini da reddito vaccinati possono uscire dall'azienda solo sette giorni dopo la vaccinazione, purchè essi siano trasferiti in un'azienda situata in una zona di vaccinazione;

     e) i suini da reddito introdotti in un'azienda della zona di vaccinazione devono essere vaccinati conformemente alle modalità prescritte nel provvedimento di cui all'art. 19;

     f) dopo il loro arrivo nell'azienda di destinazione, i suini di cui alle lettere c), d) ed e) possono lasciare detta azienda soltanto per essere condotti, per esservi immediatamente abbattuti, in uno o più macelli situati nella zona di vaccinazione o, in mancanza, nel macello più vicino designato dal veterinario ufficiale competente;

     g) qualora i suini dell'allevamento non vaccinati provenienti da aziende situate nella zona di vaccinazione siano destinati ad aziende situate fuori di tale zona, l'uscita di tutti i suini da tali ultime aziende è vietata, salvo a fini di macellazione, per un periodo che termina trenta giorni dopo l'arrivo dei suini provenienti dalla zona di vaccinazione; per le scrofe gravide detto periodo termina trenta giorni dopo il parto.

 

          Art. 22. [12]

     1. Nel caso che venga disposta la vaccinazione antipestosa a norma dell'art. 19 il Ministero della sanità a complemento delle misure di cui agli articoli 20 e 21 dispone altresì:

     a) il divieto dell'uscita dalle zone di vaccinazione dei suini vivi, qualora tali suini non siano destinati ad altra zona di vaccinazione;

     b) che i suini delle zone di vaccinazione siano macellati in un macello ubicato in prossimità delle zone di vaccinazione.

     2. Qualora detto macello sia riconosciuto idoneo all'esportazione di carni fresche negli Stati della CEE, le carni dei suini di cui alla lettera b), ove riconosciute atte al consumo alimentare, sono bollate con bollo nazionale o con il bollo di cui alla lettera b) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 232.

     3. Le disposizioni suddette restano in vigore durante le operazioni di vaccinazione e per un periodo minimo:

     a) di tre mesi dopo la conclusione delle operazioni di vaccinazione;

     b) per un periodo di tre mesi dalla constatazione dell'ultimo focolaio di malattia nella zona qualora la malattia si sia manifestata in detta zona nei tre mesi successivi alla fine delle operazioni di vaccinazione.

     4. Il divieto o le limitazioni previste dai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei confronti dei suini di elevatissimo valore genetico, esclusi dalla vaccinazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20.

     5. Con proprio decreto il Ministro della sanità può integrare le disposizioni previste dal presente articolo, in applicazione di eventuali decisioni della Commissione CEE adottate nei casi previsti dal paragrafo 7 dell'art. 14 della direttiva del Consiglio n. 80/217/CEE, così come modificata dalla direttiva del Consiglio n. 87/486/CEE.

 

          Art. 23. [13]

     1. Qualora in un'area territoriale determinata, una epizoozia di peste suina presenti un carattere eccezionalmente grave e tenda a diffondersi, il Ministero della sanità dichiara "zona a rischio sanitario elevato" una zona territorialmente delimitata comprendente almeno tutte le zone infette situate nell'area territoriale stessa.

     2. Qualora in tale zona non sia stata disposta la vaccinazione di cui all'art. 19, il Ministero della sanità dispone nella suddetta zona l'applicazione, in tutto o in parte, delle misure previste dall'art. 11 e prescrive, comunque, le seguenti misure:

     a) divieto di uscita dalla "zona a rischio sanitario elevato" di tutti i suini vivi;

     b) che i suini delle aziende che si trovano entro la zona infetta o le zone infette situate nella zona a rischio sanitario elevato, possono uscire da tali aziende tra il quindicesimo e il trentesimo giorno per essere immediatamente macellati in un macello situato entro la zona a rischio sanitario elevato. Tale spostamento è autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda interessata abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina;

     c) che i suini vivi da una azienda situata nella zona a rischio sanitario elevato, ma non nella zona infetta, possono essere introdotti soltanto in una azienda situata nella "zona a rischio sanitario elevato" fermo restando che nessun suino può uscire da quest'ultima azienda se non per essere macellato; questo per un periodo di trenta giorni dopo l'introduzione nell'azienda dei suini o dopo il parto delle scrofe gravide provenienti da tale azienda.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate sino alla revoca dell'ultima dichiarazione di zona infetta situata nella zona a rischio sanitario elevato.

 

          Art. 24. [14]

     1. Le misure di cui all'art. 18, comma 3, e degli articoli 19 e 20, possono essere disposte, con eventuali integrazioni, dal Ministero della sanità a seguito di raccomandazioni adottate dalla CEE in applicazione del paragrafo 3 dell'art. 14-bis della direttiva n. 80/217/CEE così come modificata dalle direttive n. 84/645/CEE e n. 87/486/CEE.

 

          Art. 25.

     1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non, di qualunque provenienza, e di alcuni prodotti di origine animale, sono integrate dalle seguenti:

     a) per l'alimentazione dei suini è vietato l'impiego di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto internazionali come ad esempio navi, veicoli terrestri ed aerei; tali rifiuti devono essere raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale;

     b) i rifiuti alimentari destinati alla nutrizione dei suini, devono essere sottoposti ad un trattamento termico tale da assicurare la distruzione del virus della peste suina; dopo tale trattamento essi devono essere utilizzati unicamente per l'alimentazione dei suini da ingrasso, rimanendo inteso che i suini ingrassati in una azienda che utilizzi tali rifiuti, possono lasciare l'azienda stessa solo per la macellazione. Tuttavia, l'autorità sanitaria competente per territorio può consentire che anche altre categorie di suini siano nutrite con rifiuti alimentari; in tal caso, tutti i suini che si trovano nell'azienda, possono lasciare quest'ultima solo per la macellazione;

     c) la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti alimentari ai fini dell'alimentazione dei suini, sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il trasporto dei rifiuti alimentari deve essere effettuato con veicoli o contenitori predisposti in modo che i materiali non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto;

     d) dopo ogni impiego, i veicoli e i contenitori che sono serviti al trasporto dei rifiuti alimentari, devono essere puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;

     e) la concessione dell'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari, prevista alla lettera c), è soggetta alle seguenti condizioni:

     1) l'azienda deve essere strutturata in modo da garantire una separazione completa tra i rifiuti alimentari trattati e quelli non trattati;

     2) i locali di deposito dei rifiuti alimentari non trattati ed i locali in cui ha luogo il trattamento, devono essere di facile pulizia e di disinfezione;

     f) i rifiuti alimentari raccolti con le modalità previste alla lettera c), possono essere utilizzati soltanto dopo essere stati trattati termicamente;

     g) l'autorità sanitaria competente per territorio può concedere l'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari ad impianti specializzati, all'uopo equipaggiati, che non detengano animali e siano sottoposti a controllo ufficiale. In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b), i rifiuti alimentari, dopo il trattamento termico, possono essere utilizzati per la nutrizione anche dei suini da allevamento, a condizione che la loro distribuzione ed il loro impiego siano controllati in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

     h) l'autorizzazione di cui alla lettera c) non è richiesta per le aziende che utilizzano i propri rifiuti alimentari per i propri suini, a condizione che i rifiuti stessi siano sottoposti a trattamento termico in modo da assicurare la distruzione del virus della peste suina.

 

          Art. 26.

     1. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 26 aprile 1968, sono abrogati.

     2. Il decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981, così come modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 e con decreto ministeriale 25 giugno 1982, è abrogato.

     3. Sono altresì abrogati gli articoli 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

 

          Art. 27.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegati [15]


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.

[2] Le disposizioni del presente comma hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[3]  Le disposizioni del presente comma hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[4]  Le disposizioni del presente comma hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[5]  Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[6] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[7] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[8] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[9] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[10] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[11] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[12] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[13] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[14] Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.

[15]  Le disposizioni degli Allegati I, II, III hanno cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.