§ 97.3.3 - D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845.
Integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.3 disciplina generale
Data:23/01/1975
Numero:845


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 97.3.3 - D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845. [1]

Integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume, piumini destinati all'imbottitura.

(G.U. 14 febbraio 1976, n. 41).

 

     Art. 1.

     Ai fini della profilassi delle zoonosi, le disposizioni per la profilassi delle epizoozie contenute nell'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, sono estese alla raccolta ed alla lavorazione allo stato grezzo delle penne, piume, mezze piume e piumini quando destinati all'imbottitura.

 

          Art. 2.

     Le penne, piume, mezze piume e piumini destinati all'imbottitura, per essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti al procedimento di lavorazione fissato con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il materiale deve essere immesso sul mercato in confezioni o in imballaggi sui quali deve essere apposta, a cura dell'impresa produttrice, una scritta indelebile o una etichetta inamovibile recante le seguenti indicazioni:

     a) nome dell'impresa produttrice o distributrice del materiale;

     b) dichiarazione che il materiale è stato sottoposto al procedimento di bonifica prescritto ai sensi del precedente comma.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.