§ 97.2.64 - D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122.
Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:07/07/2011
Numero:122


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina
Art. 4.  Condizioni relative all'allevamento
Art. 5.  Formazione del personale
Art. 6.  Ispezioni
Art. 7.  Condizioni per l'importazione di suini
Art. 8.  Sanzioni
Art. 9.  Clausola di invarianza
Art. 10.  Clausola di cedevolezza
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 97.2.64 - D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122.

Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

(G.U. 2 agosto 2011, n. 178)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 3 e l'allegato A;

     Vista la direttiva n. 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

     Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

     Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

     b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

     c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

     d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

     e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

     f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

     g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

     h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;

     i) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

     l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.

 

     Art. 3. Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

     1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:

     a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

     1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

     2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

     3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

     4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

     5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

     6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

     7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

     b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

     1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;

     2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;

     c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

     1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;

     2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:

     2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

     2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;

     2.1.2) 14 mm per i suinetti;

     2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

     2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

     2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

     2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

     2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

     2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonchè il relativo utilizzo.

     3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorchè sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

     5. Fatto salvo quanto previsto all'allegato I, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.

     6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

     7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

     8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

 

     Art. 4. Condizioni relative all'allevamento

     1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

     2. Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.

 

     Art. 5. Formazione del personale

     1. Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.

 

     Art. 6. Ispezioni

     1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.

     2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare.

     3. Il Ministero della salute fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tali ispezioni. Gli esperti osservano particolari misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

 

     Art. 7. Condizioni per l'importazione di suini

     1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo Paese, in cui si attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente decreto.

 

     Art. 8. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.

     2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.

     3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     1. L'allegato I è modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.

     2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l'attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

     4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO I

     (previsto dall'articolo 3, comma 5)

 

     PARTE I

     Condizioni generali

     1. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

     1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonchè i rumori costanti o improvvisi;

     2) i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;

     3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

     a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;

     b) riposare e alzarsi con movimenti normali;

     c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;

     4) i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;

     5) i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;

     6) tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;

     7) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente;

     8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

     a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;

     b) del mozzamento di una parte della coda;

     c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;

     d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

     9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. E' pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

     10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

 

     PARTE II

 

     Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

     A. VERRI

     1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.

     2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

     B. SCROFE E SCROFETTE

     1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

     2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

     3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

     4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

     5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

     C. LATTONZOLI

     1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

     2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

     3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

     4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

     D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

     1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

     2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto dei mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

     3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

     4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.