§ 97.2.20 - D.L. 30 maggio 1994, n. 323.
Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:30/05/1994
Numero:323


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna [...]
Art. 2.      1. L'art. 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 97.2.20 - D.L. 30 maggio 1994, n. 323. [1]

Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995

(G.U. 1 giugno 1994, n. 126)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre 1991 ed il 30 novembre 1993.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 25 luglio 1994, n. 470.