§ 97.2.16 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533.
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:30/12/1992
Numero:533


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli.
Art. 2.      1. Ai fini del presente decreto si intende per:
Art. 3.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono [...]
Art. 4.      1. Il Ministero della sanità, coordina la vigilanza sugli allevamenti, perchè siano realizzate condizioni dei vitelli conformi alle disposizioni del presente decreto.
Art. 5.      1. Le prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tener conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure [...]
Art. 6.      1. Il Ministero della sanità, sentita la conferenza delle regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle unità sanitarie [...]
Art. 7.      1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza che attesti che i medesimi [...]
Art. 8.      1. Il Ministero della sanità presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunità europee al fine di verificare il rispetto e l'applicazione [...]
Art. 9.      1. Il Ministero della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perchè siano ammessi agli scambi soltanto [...]
Art. 10.      1. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i posti vacanti del personale dei servizi veterinari centrali, regionali e delle unità sanitarie locali sono coperti anche [...]
Art. 11.      1. Salvo che il fatto costituisce reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del [...]


§ 97.2.16 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533. [1]

Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "vitello": un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;

     b) "autorità competente": il Ministero della sanità come previsto dall'art. 9.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi:

     i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mq 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;

     i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, più o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

     2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

     a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

     b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi [2] .

     3 bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento [3] .

     3 ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3 bis [4] .

     4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1° gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, è determinata dal Ministero della sanità sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma, comunque, non può, in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine.

     5. [5]

 

          Art. 4.

     1. Il Ministero della sanità, coordina la vigilanza sugli allevamenti, perchè siano realizzate condizioni dei vitelli conformi alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Le prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tener conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministero della sanità, sentita la conferenza delle regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle unità sanitarie locali al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento.

     2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1966, il Ministero della sanità informa la Commissione delle Comunità europee in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti, nonchè in merito al numero delle ispezioni effettuate in rapporto al numero di aziende in attività su tutto il territorio nazionale.

 

          Art. 7.

     1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza che attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

 

          Art. 8.

     1. Il Ministero della sanità presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunità europee al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.

     2. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica di risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.

 

          Art. 9.

     1. Il Ministero della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perchè siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

     2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità.

     3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del codice penale, le unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

     4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

 

          Art. 10.

     1. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i posti vacanti del personale dei servizi veterinari centrali, regionali e delle unità sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilità, per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.

     2. Nelle more della definizione normativa sulla mobilità questa si attua attraverso un piano adottato dal Ministro della sanità di concerto con la Conferenza delle regioni.

     3. [6]

 

          Art. 11.

     1. Salvo che il fatto costituisce reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni [7].

 

 

     ALLEGATO [8]

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.

[6] Comma abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.

[8] Allegato modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331.