§ 97.2.9 - Legge 22 agosto 1985, n. 451.
Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:22/08/1985
Numero:451


Sommario
Art. 1.      Il secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse [...]
Art. 3.      Per l'attuazione del precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire un miliardo che è versata alla contabilità speciale, di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 giugno 1978, [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 97.2.9 - Legge 22 agosto 1985, n. 451.

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte.

(G.U. 28 agosto 1985, n. 202)

 

     Art. 1.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

     "Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

     Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta".

 

          Art. 2.

     La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La suddetta soprattassa viene altresì rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione del precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire un miliardo che è versata alla contabilità speciale, di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sulla quale sono disposti i rimborsi.

     All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.