§ 97.1.68 - Legge 1 agosto 2003, n. 213.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:01/08/2003
Numero:213


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le [...]


§ 97.1.68 - Legge 1 agosto 2003, n. 213.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

(G.U. 11 agosto 2003, n. 185)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159

     All'art. 1:

     al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

     al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».