§ 97.1.40 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 47.
Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:24/02/1997
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, d'ora in avanti [...]
Art. 20.      1. L'istituzione del nucleo di cui all'articolo 18 del decreto 119/92, come modificato dall'articolo 10, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato
Art. 21.      1. Per l'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio [...]
Art. 22.      1. In attuazione del disposto dell'articolo 53 del Regolamento (CEE) n. 2309/93, il Ministero della sanità stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la valutazione di medicinali [...]
Art. 23.      1. Per i medicinali veterinari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di stabilimento nel territorio comunitario del responsabile dell'immissione in [...]
Art. 24.      1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117


§ 97.1.40 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 47. [1]

Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54 - S.O.).

 

Art. 1.

     1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, d'ora in avanti complessivamente indicato come: "decreto 119/92", sono apportate le modifiche di cui agli articoli da 2 a 19.

 

     Artt. 2. - 19. [2]

 

     Art. 20.

     1. L'istituzione del nucleo di cui all'articolo 18 del decreto 119/92, come modificato dall'articolo 10, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 21.

     1. Per l'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, da ultimo modificato dal presente decreto, sono dovute al Ministero della sanità tariffe di importo pari ad un decimo degli importi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 297/95, del Consiglio, del 10 febbraio 1995, e successivi aggiornamenti calcolate al tasso ufficiale di cambio dell'ECU del giorno del versamento. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.

     2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ridefinisce le tariffe in vigore dovute per la valutazione delle domande relative a medicinali diverse da quelle previste al comma 1.

     3. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 vengono acquisite al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata e assoggettate allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

 

     Art. 22.

     1. In attuazione del disposto dell'articolo 53 del Regolamento (CEE) n. 2309/93, il Ministero della sanità stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la valutazione di medicinali soggetti a procedura di autorizzazione comunitaria.

     2. Le somme erogate dall'Agenzia a favore del Ministero della sanità - Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - relative alle prestazioni - previste dai contratti di cui al comma 1, affluiscono al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata.

     3. Gli importi di cui al comma 2 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità. Il relativo stanziamento di bilancio è utilizzato per far fronte alle spese di missione in Italia ed all'estero degli esperti italiani e stranieri che operano nel quadro delle attività previste nei contratti di cui al comma 1, nonché ai compensi per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 23.

     1. Per i medicinali veterinari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di stabilimento nel territorio comunitario del responsabile dell'immissione in commercio si applica a decorrere dal rinnovo quinquennale dell'autorizzazione in vigore.

 

     Art. 24.

     1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117.

 


[1] Abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193.

[2] Modificano il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119.