§ 97.1.14 - L. 5 agosto 1981, n. 503.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:05/08/1981
Numero:503


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della convenzione stessa


§ 97.1.14 - L. 5 agosto 1981, n. 503.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

(G.U. 11 settembre 1981, n. 250, S.O.).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della convenzione stessa.

 

Convenzione relativa alla conservazione della

vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

(Traduzione non ufficiale)

 

     Preambolo

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

     Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri;

     Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

     Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future;

     Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

     Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse;

     Consci che la conservazione degli habitats naturali è uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche;

     Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

     Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenze delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;

     Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

Capitolo I

Disposizioni generali

 

     Articolo 1.

     1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.

     2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.

 

     Articolo 2.

     Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.

 

     Articolo 3.

     1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.

     3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.

 

Capitolo II

Protezione degli habitats

 

     Articolo 4.

     1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.

     2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.

     3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.

     4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.

 

Capitolo III

Protezione delle specie

 

     Articolo 5.

     Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

 

     Articolo 6.

     Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

     a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;

     b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;

     c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;

     d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;

     e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

 

     Articolo 7.

     1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.

     2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.

     3. Le misure da adottare contempleranno:

     a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;

     b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;

     c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.

 

     Articolo 8.

     In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.

 

     Articolo 9.

     1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

     nell'interesse della protezione della flora e della fauna;

     per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

     nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;

     per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;

     per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

     2. Le parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. Il rapporti dovranno menzionare:

     le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;

     i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;

     le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;

     l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;

     i controlli operati.

 

Capitolo IV

Disposizioni speciali riguardanti le specie migratrici

 

     Articolo 10.

     1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

     2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessità delle specie migratrici specificate nell'allegato III.

 

Capitolo V

Disposizioni supplementari

 

     Articolo 11.

     1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a:

     a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione;

     b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalità della presente Convenzione.

     2. Ogni Parte contraente si impegna:

     a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purché precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione è efficace e accettabile;

     b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene.

     3. Ogni Parte contraente informerà il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.

 

     Articolo 12.

     Le Parti contraenti potranno adottare misure più rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.

 

Capitolo VI

Comitato permanente

 

     Articolo 13.

     1. Un Comitato permanente è istituito ai fini della presente Convenzione.

     2. Ogni Parte contraente può essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunità economica europea disporrà, nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non eserciterà il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa.

     3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione può farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.

Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni.

Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats, e appartenente ad una delle seguenti categorie:

     a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;

     b) organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede,

potrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione.

     4. Il Comitato permanente sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terrà la sua prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni nonché ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.

     5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per la convocazione del Comitato permanente.

     6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilirà il proprio regolamento interno.

 

     Articolo 14.

     1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Potrà in particolare:

     rivedere costantemente le disposizioni della presente Convenzione, inclusi gli Allegati, ad esaminare le modifiche che si rendessero necessarie;

     formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;

     raccomandare opportune misure per informare il pubblico delle azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione;

     sottoporre al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;

     avanzare proposte per una maggiore efficacia della presente Convenzione e tendenti a concludere con Stati che non siano Parti contraenti della Convenzione accordi per una più efficace conservazione delle specie o gruppi di specie.

     2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato permanente potrà, di propria iniziativa, promuovere riunioni di gruppi di esperti.

 

     Articolo 15.

     A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmetterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione.

 

Capitolo VII

Emendamenti

 

     Articolo 16.

     1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

     2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale:

     a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporrà alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti;

     b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporrà alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sarà trasmesso per accettazione alle Parti contraenti.

     3. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.

 

     Articolo 17.

     1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

     2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale potrà adottarlo con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sarà comunicato alle Parti contraenti.

     3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrerà in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.

 

Capitolo VIII

Composizione delle controversie

 

     Articolo 18.

     1. Il Comitato permanente favorirà per quanto possibile la composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'applicazione della Convenzione.

     2. Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta in base alle disposizioni del precedente paragrafo o in via negoziale fra le parti, sarà, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle parti designerà un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 3, qualora entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, una delle Parti che non abbia designato il proprio arbitro, il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo provvederà, a richiesta della controparte, a designarlo entro un nuovo termine di tre mesi. Identica procedura sarà seguita nel caso in cui i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro designazione.

     3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una è uno Stato membro della Comunità economica europea, essa pure Parte contraente, l'altra Parte contraente inoltrerà la richiesta di arbitrato sia allo Stato membro sia alla Comunità che, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, le notificheranno congiuntamente se è lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, a costituirsi parte nella vertenza. In mancanza di una notifica nei suddetti termini si riterrà che lo Stato membro e la Comunità costituiscano la sola e unica controparte nella vertenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione nonché la procedura seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverrà ogni qualvolta lo Stato membro e la Comunità si costituiranno congiuntamente parte nella disputa.

     4. Il tribunale arbitrale fisserà le proprie norme di procedura. Le decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sarà definitiva e vincolante.

     5. Ogni parte nella vertenza sosterrà le spese dell'arbitro che avrà designato e le parti sosterranno in egual misura le spese del terzo arbitro, così come le altre spese per l'arbitrato.

 

Capitolo IX

Disposizioni finali

 

     Articolo 19.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed a quella della Comunità economica europea. Fino alla data della sua entrata in vigore, sarà anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato invitato a sottoscriverla dal Comitato dei Ministri. La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, fra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

     3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario o della Comunità economica europea, che successivamente esprimeranno il proprio consenso ad essere ad essa vincolati, il primo del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

     Articolo 20.

     1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

     2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

     Articolo 21.

     1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

     2. Qualsiasi Parte contraente può, nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio specificato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare atti.

     3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata in merito ai territori in essa specificati, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Articolo 22.

     1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati I-III e/o per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

     2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'applicazione della presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione prevista all'articolo 21, paragrafo 2, può, per il territorio in oggetto, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

     3. Non è ammessa nessun'altra riserva.

     4. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla in blocco o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il ritiro diventerà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Articolo 23.

     1. Qualsiasi Parte contraente può, in qualunque momento, denunziare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denunzia diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Articolo 24.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente:

     a) qualsiasi firma;

     b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

     c) qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20;

     d) qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3, articolo 13;

     e) qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;

     f) qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformità con gli articoli 16 e 17 nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato;

     g) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, articolo 21;

     h) qualsiasi riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, articolo 22;

     i) il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtù delle disposizioni del paragrafo 4, articolo 22;

     j) qualsiasi notifica fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 e la data di entrata in vigore della denunzia.