§ 28.9.12 - D.L. 13 settembre 1996, n. 473.
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.9 somministrazione
Data:13/09/1996
Numero:473


Sommario
Art. 1.      1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 28.9.12 - D.L. 13 settembre 1996, n. 473. [1]

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(G.U. 14 settembre 1996, n. 216)

 

     Art. 1.

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

     2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato [2].

     2 bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

     “3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi” [3].

     3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 [4].

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 novembre 1996, n. 577.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.