§ 28.6.9 - D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287.
Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.6 mediazione
Data:28/07/2000
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Attività di mediazione creditizia
Art. 3.  Albo
Art. 4.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo
Art. 5.  Domanda di iscrizione nell'albo
Art. 6.  Cancellazione e sospensione dall'albo
Art. 7.  Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio
Art. 8.  Disposizioni transitorie


§ 28.6.9 - D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287. [1]

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia

(G.U. 17 ottobre 2000, n. 243)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;

     b) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;

     c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi;

     d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

     e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;

     f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.

 

          Art. 2. Attività di mediazione creditizia

     1. E' mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

     2. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

     3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:

     a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;

     b) fornitori di beni o servizi.

     4. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 3. Albo

     1. L'albo dei mediatori creditizi è istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.

     3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalità previste nel comma 3.

 

          Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nell'albo

     1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:

     a) domicilio in Italia;

     b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

     c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.

     2. Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:

     a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;

     b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;

     c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

     d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.

 

          Art. 5. Domanda di iscrizione nell'albo

     1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare:

     a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale;

     b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

     c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

     d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

     3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare:

     a) la denominazione o la ragione sociale;

     b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

     c) il numero di codice fiscale;

     d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato.

     4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate:

     a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese;

     b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

     5. L'UIC ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.

     6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.

 

          Art. 6. Cancellazione e sospensione dall'albo

     1. La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.

     2. La cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

     4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.

     5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.

     6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.

     7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.

 

          Art. 7. Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio

     1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie

     1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

     2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività.

 


[1] Per il termine di applicazione del presente decreto, vedi l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.