Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.5 deposito |
Data: | 17/06/1938 |
Numero: | 856 |
Sommario |
Articolo unico. E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui depositi franchi, firmato d'ordine nostro dal ministro proponente. |
Art. 1. Gli edifici destinati ad uso di deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal ministero delle finanze il quale potrà imporre quelle modificazioni che [...] |
Art. 2. L'edificio del deposito franco dovrà comunicare col mare in maniera che le merci appena sbarcate possano esservi introdotte sotto la diretta vigilanza dei funzionari della dogana e dei militari [...] |
Art. 3. Il decreto ministeriale di concessione, al quale sarà unito il tipo planimetrico degli edifici e costruzioni accessorie, approvati, indicherà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i [...] |
Art. 4. Nel caso previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico di leggi sarà pure indicata la somma eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del deposito franco, da pagarsi dal [...] |
Art. 5. Il ministero delle finanze determinerà il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali, che dovranno essere posti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per i proprii servizi attinenti [...] |
Art. 6. Tutti i locali compresi nel recinto di un deposito franco dovranno essere numerati ordinatamente, in modo visibile, all'esterno. I numeri d'ordine non potranno essere mutati senza che ne sia [...] |
Art. 7. Per poter introdurre merci nel deposito franco è necessaria la presentazione: a) per le merci estere provenienti direttamente dall'estero via mare, di copia autentica o di estratto autentico del [...] |
Art. 8. La dogana ha facoltà di eseguire la verificazione saltuaria delle merci all'atto della loro introduzione nel deposito franco. |
Art. 9. I funzionari della dogana, dopo eseguito il riscontro di cui all'articolo precedente, dovranno attestare l'effettiva introduzione delle merci sugli stessi documenti di cui all'art. 7. [...] |
Art. 10. Sono escluse dai depositi franchi le merci seguenti: |
Art. 11. In eccezione al divieto di cui alla lett. h) del precedente articolo, l'autorità doganale può consentire l'introduzione dei vini esteri nei depositi franchi sotto l'osservanza delle norme [...] |
Art. 12. I salumi, i formaggi e le materie grasse di ogni sorta ed in genere tutte le sostanze che mandano cattivi odori e quelle insalubri, potranno essere ammessi nei depositi franchi soltanto in [...] |
Art. 13. Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere e), f), e g) dell'art. 10, il ministero delle finanze potrà autorizzare l'immissione nel deposito [...] |
Art. 14. Il ministero delle finanze, potrà con suo decreto, permettere l'introduzione e la custodia in speciali magazzini dei depositi franchi, di determinate merci, le quali pur non essendo normalmente [...] |
Art. 15. Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del deposito franco, senza l'autorizzazione del consiglio provinciale delle corporazioni, il quale di tale permesso [...] |
Art. 16. Il consiglio provinciale delle corporazioni del luogo dove si trova un deposito franco può tenere nel recinto uno o più delegati per le mansioni di cui all'art. 3 del testo unico di legge. A [...] |
Art. 17. Per quanto concerne l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci, oltre alle cautele, che possano essere stabilite dal consiglio provinciale delle corporazioni, debbono essere anche [...] |
Art. 18. Nel recinto dei depositi franchi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi. |
Art. 19. E' vietato l'ingresso nel deposito franco alle donne (eccettuate quelle addette a lavori nel deposito franco), ai sacerdoti e ai militari in uniforme, se non sono muniti di un permesso personale [...] |
Art. 20. Dal tramonto al sorgere del sole tutte le porte del deposito franco devono essere chiuse. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto od entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di [...] |
Art. 21. La custodia e il movimento delle merci nell'interno dei depositi franchi sono esenti da ogni ingerenza doganale. |
Art. 22. Le perquisizioni nell'interno del deposito franco, di cui è cenno nel precedente articolo, possono essere ordinate, per sospetto di frodi, in ogni momento dal capo della dogana, previo avviso [...] |
Art. 23. I consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai depositi franchi esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari [...] |
Art. 24. Le merci giacenti nei depositi franchi possono avere qualunque destinazione doganale. |
Art. 25. Le merci destinate alla riesportazione potranno essere dichiarate secondo le indicazioni, che l'art. 28 della legge e l'art. 13 del regolamento doganale prescrivono per i "manifesti". |
Art. 26. Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili ed emette il documento relativo alla operazione [...] |
Art. 27. Per l'estrazione dei campioni di merci esistenti nel deposito franco dovranno essere osservate norme particolari, che saranno determinate dal direttore superiore della circoscrizione doganale, [...] |
Art. 28. Sono considerate in contrabbando ai sensi dell'art. 94 della legge doganale e dell'art. 12 del testo unico di leggi sui depositi franchi, le merci: |
Art. 29. Per le differenze riscontrate tra le merci ed i documenti doganali presentati per l'introduzione in deposito franco e tra le merci e le dichiarazioni presentate per l'estrazione, si applicano le [...] |
Art. 30. Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni del testo unico di leggi e del presente regolamento sarà applicabile l'ammenda stabilita dall'art. 91-bis della legge doganale. |
Art. 31. Le violazioni di cui ai predetti artt. 28, 29 e 30, saranno accertate mediante processo verbale, da compilarsi nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento doganali. |
§ 28.5.4 - R.D. 17 giugno 1938, n. 856.
Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui depositi franchi.
(G.U. 1 luglio 1938, n. 147)
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui depositi franchi, firmato d'ordine nostro dal ministro proponente.
E' abrogato il regolamento in materia approvato con
REGOLAMENTO
Edifici e locali di deposito
Gli edifici destinati ad uso di deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal ministero delle finanze il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e per la facile sorveglianza dei medesimi.
L'edificio del deposito franco dovrà comunicare col mare in maniera che le merci appena sbarcate possano esservi introdotte sotto la diretta vigilanza dei funzionari della dogana e dei militari della regia guardia di finanza, senza bisogno di altre cautele.
All'esterno non potrà avere altre aperture oltre le porte necessarie per l'entrata e per l'uscita delle merci, nonchè le porte di accesso agli uffici di amministrazione del deposito, qualora questi siano sistemati nello stesso edificio.
Le porte di entrata delle merci dovranno essere separate da quelle di uscita. Possibilmente dovranno esservi speciali entrate ed uscite secondo le vie donde provengono e secondo il luogo di destinazione delle merci.
Le aperture per l'accesso agli uffici dovranno essere separate ed indipendenti dalle aperture destinate alle merci, in modo che esse possano, mediante apposite chiusure, venire perfettamente isolate dai reparti dell'edificio contenente le merci.
Le finestre verso l'esterno dovranno essere assicurate da solide inferriate con solide grate metalliche, in modo da impedire la sottrazione di qualsiasi oggetto, anche minuto.
Se l'edificio sia composto di diversi corpi di fabbrica, questi saranno cintati in modo da garantire l'osservanza delle norme doganali secondo quanto sarà determinato dal ministero delle finanze all'atto dell'approvazione del piano, di cui tratta l'articolo precedente.
L'edificio o la cinta dovranno essere isolati da tutte le altre costruzioni per uno spazio da determinarsi dal ministero delle finanze, di maniera che il circuito possa essere liberamente percorso e sorvegliato dai militari della regia guardia di finanza.
Le garitte per il servizio di vigilanza attorno al circuito dell'edificio, a cura e spese dell'esercente il deposito, saranno collocate nei punti stabiliti dall'autorità finanziaria.
A queste disposizioni non potrà essere derogato se non nel caso in cui il fabbricato destinato a deposito franco sia contiguo ad un edificio pubblico.
Il decreto ministeriale di concessione, al quale sarà unito il tipo planimetrico degli edifici e costruzioni accessorie, approvati, indicherà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori di costruzione e di adattamento per essere sottoposti alla definitiva approvazione della autorità finanziaria.
All'atto della concessione, ed anche successivamente, il ministero avrà facoltà di prescrivere tutte quelle altre cautele, in ordine alla distribuzione dei locali, alle porte di entrata e di uscita, ed agli accessi alle medesime, che, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi ove il deposito franco dovrà essere stabilito, siano necessarie al regolare servizio di vigilanza da parte delle autorità doganali a difesa degli interessi dell'erario.
Nel caso previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico di leggi sarà pure indicata la somma eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del deposito franco, da pagarsi dal concessionario nelle casse dello Stato a trimestri anticipati.
Per questa somma, in ragione dell'importo di un anno, dovrà prestarsi dal concessionario medesimo la relativa cauzione in titoli di rendita pubblica, valutati al corso di borsa. Sono esonerati da quest'obbligo i comuni ed i consigli provinciali delle corporazioni.
Il ministero delle finanze determinerà il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali, che dovranno essere posti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per i proprii servizi attinenti ai depositi franchi e quant'altro occorra per i servizi stessi.
Tutti i locali compresi nel recinto di un deposito franco dovranno essere numerati ordinatamente, in modo visibile, all'esterno. I numeri d'ordine non potranno essere mutati senza che ne sia dato avviso all'autorità finanziaria.
Entrata delle merci in deposito
Per poter introdurre merci nel deposito franco è necessaria la presentazione: a) per le merci estere provenienti direttamente dall'estero via mare, di copia autentica o di estratto autentico del "manifesto", compilato sul modello annesso al presente regolamento (allegato A) corredato dei documenti che fossero necessari ad attestare la qualità e la quantità delle merci stesse, e l'origine o la provenienza di esse; b) per le merci estere provenienti dai confini di terra o dai depositi doganali, della "bolletta di cauzione"; c) per le merci estere provenienti da altra dogana per via mare del "lasciapassare di merci estere"; d) per le merci estere temporaneamente importate, della "bolletta di riesportazione"; e) per le merci estere provenienti da altra sezione della dogana da cui dipende il deposito, della "bolletta di accompagnamento".
Sono ammesse nel deposito franco anche le merci nazionali o nazionalizzate su presentazione delle relative "bollette di esportazione". Il permesso d'introduzione è dato dalla dogana per iscritto sui documenti doganali sopraindicati.
La dogana ha facoltà di eseguire la verificazione saltuaria delle merci all'atto della loro introduzione nel deposito franco.
In caso di grave sospetto essa può anche verificare tutta una determinata partita di merci.
I funzionari della dogana, dopo eseguito il riscontro di cui all'articolo precedente, dovranno attestare l'effettiva introduzione delle merci sugli stessi documenti di cui all'art. 7. L'attestazione di visto entrare in deposito franco dovrà essere apposta anche dai militari della regia guardia di finanza.
Sono escluse dai depositi franchi le merci seguenti:
a) i generi di monopolio dello Stato;
b) tutte le sostanze esplodenti;
c) le merci infiammabili.
L'elenco delle merci infiammabili da escludersi dai depositi franchi verrà stabilito nel regolamento interno di cui al successivo art. 16, su concorde parere del direttore superiore della circoscrizione doganale, del genio civile, del consiglio provinciale delle corporazioni e dell'amministrazione esercente, avuto riguardo all'imballaggio delle singole merci, alla idoneità dei locali destinati a riceverle, all'esecuzione di speciali opere di cautela, di protezione, ecc.
d) le armi tascabili;
e) le carte da giuoco, gli articoli tascabili, gli oggetti preziosi, i bastoni da passeggio e gli ombrelli di ogni sorta;
f) gli oggetti di qualunque materia, che possano servire per indumento personale come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti, le calzature, ecc.
g) la saccarina e i prodotti saccarinati, gli alcaloidi e loro sali, le sostanze tossiche aventi azione stupefacente, i prodotti sintetici per medicina e per fotografia e le preparazioni farmaceutiche confezionate come specialità medicinali.
h) i vini esteri.
E' in facoltà dei direttori superiori delle circoscrizioni doganali di stabilire, quali merci sono da considerare "articoli tascabili" di cui alla lett. e).
In eccezione al divieto di cui alla lett. h) del precedente articolo, l'autorità doganale può consentire l'introduzione dei vini esteri nei depositi franchi sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 19 del regolamento approvato con
Sono, infine, escluse dai depositi franchi le merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita, a meno che il concessionario del deposito non si assoggetti a pagare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per tutte le merci della stessa qualità che vi sono depositate.
I salumi, i formaggi e le materie grasse di ogni sorta ed in genere tutte le sostanze che mandano cattivi odori e quelle insalubri, potranno essere ammessi nei depositi franchi soltanto in locali che siano assolutamente separati dagli altri edifici destinati al deposito.
Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere e), f), e g) dell'art. 10, il ministero delle finanze potrà autorizzare l'immissione nel deposito franco in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avrà la seconda chiave.
Per l'introduzione, custodia ed estrazione delle merci suddette, si applicheranno le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprietà privata.
Il ministero delle finanze, potrà con suo decreto, permettere l'introduzione e la custodia in speciali magazzini dei depositi franchi, di determinate merci, le quali pur non essendo normalmente escluse dai depositi franchi, è conveniente che siano sottoposte a particolare controllo della dogana.
Vigilanza nell'interno dei depositi
Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del deposito franco, senza l'autorizzazione del consiglio provinciale delle corporazioni, il quale di tale permesso darà avviso alla dogana.
Il consiglio provinciale delle corporazioni del luogo dove si trova un deposito franco può tenere nel recinto uno o più delegati per le mansioni di cui all'art. 3 del testo unico di legge. A cura dello stesso consiglio sarà compilato uno speciale regolamento per stabilire le norme relative al mantenimento dell'ordine interno, per regolare il movimento delle merci, le formalità per l'ammissione dei facchini e degli altri braccianti nel deposito e per l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci.
Nel dettare le norme relative all'emissione di questi titoli, secondo è prescritto dall'art. 3 del testo unico di leggi, dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute nel testo unico medesimo e nel seguente art. 17.
Per quanto concerne l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci, oltre alle cautele, che possano essere stabilite dal consiglio provinciale delle corporazioni, debbono essere anche tassativamente osservate le seguenti disposizioni:
a) la ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in pasta e non impressa;
b) se in un deposito franco sono depositate merci di proprietà dell'esercente non si può far luogo all'emissione su di esse, della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate;
c) le partite delle merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo.
In caso di inosservanza, il ministero delle corporazioni, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi, delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il ministero può ordinare l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione;
d) è assolutamente vietato emettere allo scoperto fedi di deposito e note di pegno; qualora ciò si accerti, si fa luogo, per ragioni di pubblico interesse, alla revoca dell'autorizzazione di emettere tali titoli di credito, salvo l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal codice penale.
Nel recinto dei depositi franchi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi.
Può, però, essere consentita l'installazione di condutture elettriche (sempre in cavo sotto piombo e murato o perfettamente isolate per modo da escludere il pericolo di corti circuiti) per illuminazione, forza motrice e riscaldamento.
E' vietato l'ingresso nel deposito franco alle donne (eccettuate quelle addette a lavori nel deposito franco), ai sacerdoti e ai militari in uniforme, se non sono muniti di un permesso personale rilasciato dal consiglio provinciale delle corporazioni e portante il visto del capo della dogana; fatta eccezione, per i militari, nei casi di servizio comandato.
Sarà sempre vietato l'ingresso ai questuanti, ai qualificati oziosi, ai rivenditori ambulanti, ai falliti non riabilitati, a coloro che siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale per reato di contrabbando.
Sarà inoltre vietato temporaneamente, od anche permanentemente, secondo la gravità delle circostanze, l'ingresso a chiunque risulti di aver già commesso contrabbando semplice o sia sospetto di dedicarsi al contrabbando; sia stato condannato per delitti contro la fede pubblica; non possa provare la sua identità e condizione.
La determinazione dell'esclusione e la sua durata sono di competenza del direttore superiore della circoscrizione doganale, salvo ricorso al ministero.
Dal tramonto al sorgere del sole tutte le porte del deposito franco devono essere chiuse. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto od entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio o di lavoro, e con il consenso dell'autorità doganale.
Tanto la dogana, quanto il concessionario, dovranno esercitare per mezzo di appositi agenti la sorveglianza nel recinto del deposito in tempo di notte. E' in facoltà del consiglio provinciale delle corporazioni di provvedere con suo personale alla stessa vigilanza.
I militari della regia guardia di finanza e gli agenti di sorveglianza del concessionario e del consiglio provinciale delle corporazioni dovranno prestarsi reciprocamente assistenza ed aiuto nell'esercizio di questa funzione.
La custodia e il movimento delle merci nell'interno dei depositi franchi sono esenti da ogni ingerenza doganale.
Le merci devono, però, essere collocate nei magazzini in modo da render facile ai funzionari della dogana di riconoscere la qualità e le singole partite in caso di perquisizioni.
Le perquisizioni nell'interno del deposito franco, di cui è cenno nel precedente articolo, possono essere ordinate, per sospetto di frodi, in ogni momento dal capo della dogana, previo avviso verbale, ad un delegato del consiglio provinciale delle corporazioni, il quale, dovrà immediatamente accedere alla richiesta della dogana ed assistere alla perquisizione stessa.
Il ritardo a prestare quest'assistenza dà diritto alla dogana di procedere alla perquisizione anche senza l'assistenza del delegato o dei delegati del consiglio provinciale delle corporazioni.
Durante l'esecuzione di detta operazione la dogana può sospendere ogni introduzione od estrazione di merci nei magazzini da visitarsi.
I consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai depositi franchi esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'amministrazione dello Stato designati dal prefetto.
Il ministro per le corporazioni ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi dei propri funzionari, in casi di particolare gravità.
I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denunceranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del secondo capoverso del precedente art. 17.
Le ispezioni di cui sopra saranno compiute d'intesa con le autorità doganali.
Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del deposito franco.
Uscita delle merci dal deposito
Le merci giacenti nei depositi franchi possono avere qualunque destinazione doganale.
All'atto della loro estrazione dal deposito le merci devono essere date in consegna alla dogana, che le assume in temporanea custodia allibrandole nel "registro delle merci in temporanea custodia" (mod. A-3) in attesa della presentazione della dichiarazione scritta (che deve essere compilata nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento doganale) corrispondente alla destinazione doganale che alla merce si vuol dare.
Qualora tale dichiarazione sia presentata all'atto dell'estrazione delle merci dal deposito franco, le merci stesse devono essere allibrate nel "registro di carico delle merci arrivate via terra" (mod. A-1).
Le merci destinate alla riesportazione potranno essere dichiarate secondo le indicazioni, che l'art. 28 della legge e l'art. 13 del regolamento doganale prescrivono per i "manifesti".
Esse saranno scortate fino a bordo della nave con il "lasciapassare di merci estere" destinato a legittimare la loro uscita dal porto, osservate le prescrizioni degli artt. 229 e 230 del regolamento doganale e delle "istruzioni sulle scritture doganali".
Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili ed emette il documento relativo alla operazione compiuta, a tergo del quale i militari della regia guardia di finanza attesteranno l'uscita della merce dal deposito franco.
Ove ne sia il caso, le operazioni per l'applicazione delle imposte di consumo potranno essere compiute dai competenti funzionari contemporaneamente alle operazioni doganali.
Per l'estrazione dei campioni di merci esistenti nel deposito franco dovranno essere osservate norme particolari, che saranno determinate dal direttore superiore della circoscrizione doganale, sentito il consiglio provinciale delle corporazioni.
Violazione e pene
Sono considerate in contrabbando ai sensi dell'art. 94 della legge doganale e dell'art. 12 del testo unico di leggi sui depositi franchi, le merci:
a) escluse dai depositi franchi che vi si trovassero introdotte;
b) che si tentasse di introdurre con false indicazioni;
c) estratte dal deposito franco senza essere state presentate alla dogana o prima che sia stata rilasciata la relativa bolletta;
d) rinvenute nascoste sulle persone, nei colli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.
Per le differenze riscontrate tra le merci ed i documenti doganali presentati per l'introduzione in deposito franco e tra le merci e le dichiarazioni presentate per l'estrazione, si applicano le ammende stabilite, secondo i casi, dalla legge doganale.
Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni del testo unico di leggi e del presente regolamento sarà applicabile l'ammenda stabilita dall'art. 91-bis della legge doganale.
Le violazioni di cui ai predetti artt. 28, 29 e 30, saranno accertate mediante processo verbale, da compilarsi nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento doganali.
Le somme riscosse per ammende, multe e per il valore delle cose confiscate sono ripartite a titolo di premio tra coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato, nei modi indicati dall'art. 119 della legge doganale.
Agli effetti del presente articolo gli agenti di vigilanza del concessionario e del consiglio provinciale delle corporazioni sono parificati ai funzionari di dogana ed ai militari della regia guardia di finanza.
MODULO
(Omissis)