§ 28.2.35 - Legge 1 marzo 1968, n. 188.
Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:01/03/1968
Numero:188


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia [...]


§ 28.2.35 - Legge 1 marzo 1968, n. 188.

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.

(G.U. 23 marzo 1968, n. 77)

 

     Art. unico.

     Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni.