§ 28.2.1a - Legge 16 giugno 1951, n. 435.
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:16/06/1951
Numero:435


Sommario
Art. 1.      I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria [...]
Art. 2.      Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito con il termine [...]
Art. 3.      La esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949 - 1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente
Art. 4.      Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione
Art. 5.      L'art. 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è modificato nel modo seguente: "Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, [...]
Art. 6.      Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 28.2.1a - Legge 16 giugno 1951, n. 435. [1]

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.

(G.U. 26 giugno 1951, n. 143).

 

 

     Art. 1.

     I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951 - 1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

     Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

     Le disposizioni per l'annata agraria 1949 - 1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950 - 1951 contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950 - 1951 e per l'annata agraria 1951 - 1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1949 [2].

 

          Art. 3.

     La esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949 - 1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione.

 

          Art. 5.

     L'art. 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è modificato nel modo seguente: "Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei territori determinati dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e dai decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, n. 66, decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, n. 67, decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, n. 68, decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, n. 69 e decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, n. 70, e 10 aprile 1951, n. 256, emanate in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla medesima legge.

 

          Art. 6.

     Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1950 dall'art. 2 della legge 11 luglio 1952, n. 765.