§ 27.7.184 – L. 20 febbraio 1984, n. 11.
Copertura finanziaria delle spese relative alla forza militare italiana impiegata in Libano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:20/02/1984
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Per gli oneri relativi alla missione di pace della forza militare italiana in Libano è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di 153 miliardi di lire
Art. 2.      Il trattamento economico di cui al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge dalla legge 8 novembre 1982, n. 820, a richiesta del personale [...]
Art. 3.      All'onere di lire 153 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 27.7.184 – L. 20 febbraio 1984, n. 11. [1]

Copertura finanziaria delle spese relative alla forza militare italiana impiegata in Libano.

(G.U. 20 febbraio 1984, n. 50).

 

     Art. 1.

     Per gli oneri relativi alla missione di pace della forza militare italiana in Libano è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di 153 miliardi di lire.

 

          Art. 2.

     Il trattamento economico di cui al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge dalla legge 8 novembre 1982, n. 820, a richiesta del personale interessato può essere corrisposto come segue:

     il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera;

     il restante 70 per cento in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria dei militari o mensilmente direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate da ogni singolo interessato.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 153 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi", istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito in legge dalla legge 3 marzo 1983, n. 64.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.