§ 27.7.162 – L. 21 dicembre 1978, n. 863.
Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:21/12/1978
Numero:863


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la spesa relativa alla realizzaione e alla gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati [...]
Art. 2.      Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di [...]
Art. 3.      La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni è valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento sarà iscritto in apposito capitolo dello [...]
Art. 4.      All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1978 dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo [...]


§ 27.7.162 – L. 21 dicembre 1978, n. 863.

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.

(G.U. 9 gennaio 1979, n. 8).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la spesa relativa alla realizzaione e alla gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, di cui all'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1° aprile 1975, n. 174.

     Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determina le modalità tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale, e con le università.

 

          Art. 2.

     Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purché assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.

 

          Art. 3.

     La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni è valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

     Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1978 dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.