§ 27.7.149 – L. 4 ottobre 1975, n. 521.
Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella L. 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:04/10/1975
Numero:521


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, [...]
Art. 2.      La maggiore spesa di lire un miliardo, di cui al precedente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno [...]
Art. 3.      All'onere di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di [...]


§ 27.7.149 – L. 4 ottobre 1975, n. 521. [1]

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella L. 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze.

(G.U. 7 novembre 1975, n. 295).

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze è elevata a lire 3.500 milioni.

 

          Art. 2.

     La maggiore spesa di lire un miliardo, di cui al precedente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1975.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo di dette disponibilità di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.