§ 27.7.14 – L. 28 marzo 1952, n. 200.
Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:28/03/1952
Numero:200


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Napoli, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 7, a suo carico, fabbricati a carattere popolarissimo [...]
Art. 2.      L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti [...]
Art. 3.      I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 1 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli che terrà per essi una [...]
Art. 4.      Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati da una Commissione composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, e da due funzionari [...]
Art. 5.      Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma [...]
Art. 6.      Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi
Art. 7.      Per l'attuazione delle costruzioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire sei miliardi da ripartirsi in ragione di lire due miliardi in ciascuno [...]
Art. 8.      Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Tali atti, ove vi siano soggetti, [...]
Art. 9.      Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni [...]


§ 27.7.14 – L. 28 marzo 1952, n. 200. [1]

Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari.

(G.U. 10 aprile 1952, n. 86).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Napoli, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 7, a suo carico, fabbricati a carattere popolarissimo comprendenti alloggi di non più di tre vani utili, oltre i servizi, da destinarsi a famiglie in atto allocate in grotte, ricoveri, scuole, caserme o edifici pericolanti, altri edifici pubblici, edifici destinati o da destinare ad opere di assistenza o beneficenza. Gli alloggi che risulteranno disponibili dopo le anzidette assegnazioni saranno destinati a famiglie bisognose allocate in edifici da sgombrare per l'attuazione del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato altresì a costruire, a totale carico dello Stato, le opere pubbliche accessorie (raccordi stradali, opere igieniche, allacciamenti vari) occorrenti per l'attuazione del piano di costruzioni di cui al precedente comma, per l'importo necessario, da comprendersi però nella spesa autorizzata col successivo art. 7.

 

          Art. 2.

     L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per la determinazione delle indennità di esproprio si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

          Art. 3.

     I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 1 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli che terrà per essi una contabilità separata. La consegna che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario della Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

 

          Art. 4.

     Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati da una Commissione composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, e da due funzionari designati rispettivamente dalla Prefettura e dall'Intendenza di finanza, alle famiglie di cui al precedente art. 1, in relazione alla urgenza della loro sistemazione, alle accertate condizioni di ciascun richiedente ed al numero delle persone di famiglia conviventi a carico.

     Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

     E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca dell'assegnazione.

 

          Art. 5.

     Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

 

          Art. 6.

     Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

     Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

     Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.

     La cessione in proprietà può avere luogo solo quando sia stata chiesta dai singoli assegnatari per almeno i sette decimi degli alloggi di ogni fabbricato.

     Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento della ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita per tutti gli alloggi di cui al precedente comma.

 

          Art. 7.

     Per l'attuazione delle costruzioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire sei miliardi da ripartirsi in ragione di lire due miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53.

     Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

 

          Art. 8.

     Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Tali atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

          Art. 9.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1951-52 si provvederà con riduzione di pari importo dal capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.