§ 27.6.303 - D.L. 30 dicembre 1999, n. 501.
Diposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:30/12/1999
Numero:501


Sommario
Art. 1.  Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione.
Art. 2.  Regione siciliana e regione Sardegna.
Art. 3.  Copertura finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 27.6.303 - D.L. 30 dicembre 1999, n. 501. [1]

Diposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.

(G.U. 30 dicembre 1999, n. 305).

 

     Art. 1. Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione.

     1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse già destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.

     2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 2. Regione siciliana e regione Sardegna.

     1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-1998, è attribuita alla regione siciliana la somma di lire 436 miliardi e alla regione Sardegna la somma di lire 48 miliardi.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive L. 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 2)

 

Compensazione della perdita di entrata realizzata per gli anni 1998 e 1999 dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 48, della legge n. 549/1995

 

 

 

Regioni                             Minori entrate anni

                                1998-1999 (in milioni di lire)

Piemonte                                 93.743

Lombardia                               189.584

Veneto                                   53.049

Liguria                                  23.584

Emilia-Romagna                           85.872

Toscana                                  67.746

Marche                                    7.196

Umbria                                      656

Lazio                                    78.052

Abruzzo                                  11.164

Molise                                     -

Campania                                   -

Puglia                                       10

Basilicata                                2.304

Calabria                                 20.348

                        Totale           633.308

 

 


[1] Non convertito in legge. Per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, vedi l'art. 3 della L. 11 ottobre 2000, n. 290.