§ 27.6.203 - D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 528.
Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante modalità per la ripartizione dei contributi erariali agli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/12/1993
Numero:528


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "Ad essa si aggiunge [...]


§ 27.6.203 - D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 528.

Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante modalità per la ripartizione dei contributi erariali agli enti locali.

(G.U. 21 dicembre 1993, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     1. Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana.".

     2. La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è sostituita dal seguente:

     "b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:

     comuni con meno di 500 abitanti;

     comuni da 500 a 999 abitanti;

     comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

     comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

     comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

     comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

     comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

     comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

     comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

     comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

     comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

     comuni da 500.000 abitanti e oltre;".

     3. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;".

     4. Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;".

     5. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

     "h bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.".

     6. Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "9 agosto 1987, n. 472," sono sostituite dalle seguenti: "9 agosto 1986, n. 472,".

     7. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "alla media per abitante" sono sostituite dalle seguenti: "al valore normale della classe per abitante".

     8. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a più categorie:" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:".

     9. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

     "e bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.".

     10. All'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7 bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.".

     11. Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.".

     12. All'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "7 bis. L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".

     13. All'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.".