§ 95.27.12 - Legge 8 agosto 1977, n. 597.
Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:08/08/1977
Numero:597

§ 95.27.12 - Legge 8 agosto 1977, n. 597.

Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno.

(G.U. 27 agosto 1977, n. 233)

 

     L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

     "Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23,24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni".