§ 95.26.76 - Legge 17 luglio 1975, n. 391.
Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:17/07/1975
Numero:391


Sommario
Art. 1.      L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe [...]
Art. 3.      E' in facoltà del Ministero delle finanze di accordare, a partire dall'anno 1975, ai fabbricanti di energia elettrica che ne facciano richiesta, l'autorizzazione a [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.26.76 - Legge 17 luglio 1975, n. 391.

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

(G.U. 23 agosto 1975, n. 224)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

     "Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

     1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

     Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

     a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;

     b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

     2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

     lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;

     lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh [1] .

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1974, n. 181.

     Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.

 

          Art. 3.

     E' in facoltà del Ministero delle finanze di accordare, a partire dall'anno 1975, ai fabbricanti di energia elettrica che ne facciano richiesta, l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dallo stesso Ministero, fermo restando il pagamento dell'imposta in rate di acconto bimestrali calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 27 aprile 1981, n. 160.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 27 aprile 1981, n. 160.