§ 95.26.67 - D.L. 21 febbraio 1967, n. 22 .
Nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:21/02/1967
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Agli utili la cui distribuzione è deliberata dalle società anche a titolo di acconto, dopo il 24 febbraio 1967 si applica la disciplina stabilita dalla legge 29 dicembre [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Dopo l'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è aggiunto il seguente art. 10-bis
Art. 7.      Dopo l'art. 10-bis, aggiunto alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 a norma del precedente art. 5, è aggiunto il seguente art. 10-ter
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente
Art. 8 bis.  [3]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.26.67 - D.L. 21 febbraio 1967, n. 22 [1] .

Nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società

(G.U. 22 febbraio 1967, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     Agli utili la cui distribuzione è deliberata dalle società anche a titolo di acconto, dopo il 24 febbraio 1967 si applica la disciplina stabilita dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

     "Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci".

     I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

 

          Art. 3.

     L'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

     "Le società devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.

     Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.

     Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'Ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli l e 10 della presente legge.

     Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

     Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

     "Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette".

 

          Art. 5. [2]

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

     "L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società".

     I commi settimo e ottavo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

     L'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

     "Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

     Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

     La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'art. 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso e effettuato a norma dell'art. 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'art. 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

     In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'art. 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9".

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è aggiunto il seguente art. 10-bis:

     "Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'art. 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'Ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.

     L'Amministrazione finanziaria può procedere alla ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una sopratassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'art. 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'art. 483 del Codice penale.

     L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma".

 

          Art. 7.

     Dopo l'art. 10-bis, aggiunto alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 a norma del precedente art. 5, è aggiunto il seguente art. 10-ter:

     "L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto art. 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

     "La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio legge, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10".

     Il quarto comma del predetto art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3 e 10".

 

          Art. 8 bis. [3]

     Il secondo comma dell'art. 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

     "Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'art. 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'art. 3".

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 21 aprile 1967, n. 209 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.