§ 95.26.60 - Legge 5 dicembre 1964, n. 1269.
Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:05/12/1964
Numero:1269


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica è tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di [...]
Art. 3.      La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 95.26.60 - Legge 5 dicembre 1964, n. 1269. [1]

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati.

(G.U. 7 dicembre 1964, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

     A partire dal 1° gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società [2] .

     A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovrà corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967 [3] .

     Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovrà corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967 [4] .

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica è tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l'energia elettrica prodotta nell'anno 1965, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria l'energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso.

     Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi d'imposta e per quant'altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale, sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per l'anno 1965.

     Il Ministro per le finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

     Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite d'importo sul competente capitolo di spesa.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 ottobre 1967, n. 973.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 9 ottobre 1967, n. 973.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 9 ottobre 1967, n. 973.