§ 95.26.49 - Legge 15 dicembre 1960, n. 1560.
Modificazioni in materia di tasse di radiodiffusione. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:15/12/1960
Numero:1560


Sommario
Art. 1.      Le tasse previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sono sostituite da un'unica tassa di radiodiffusione sugli apparecchi [...]
Art. 2.      La tassa di cui all'articolo precedente, è dovuta nella misura del 5 per cento con facoltà di rivalsa su chi acquista per la rivendita
Art. 3.      La tassa prevista dall'art. 1 è dovuta anche per la vendita di apparecchi telericeventi e radioriceventi costruiti con scatole di montaggio od apparecchi comunque [...]
Art. 4.      Il Ministro per le finanze può disporre, con proprio decreto, che gli apparecchi di cui al precedente articolo, provenienti dall'estero, siano muniti di uno speciale [...]
Art. 5.      Per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge [...]
Art. 6.      Il pagamento della tassa di radiodiffusione è effettuato
Art. 7.      Per il mancato pagamento della tassa di radiodiffusione e dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte la somma non corrisposta
Art. 8.      Gli apparecchi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati consegnati o spediti in conto deposito o in sospeso e per i quali siano state [...]
Art. 9.      L'obbligo di registrazione previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è limitato agli apparecchi telericeventi e radioriceventi ed alle [...]
Art. 10.      Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, e 3 del regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 95.26.49 - Legge 15 dicembre 1960, n. 1560. [1]

Modificazioni in materia di tasse di radiodiffusione. [2]

(G.U. 29 dicembre 1960, n. 318)

 

 

     Art. 1.

     Le tasse previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sono sostituite da un'unica tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, comprese le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti. Detta tassa è corrisposta nella misura e con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     La tassa di cui all'articolo precedente, è dovuta nella misura del 5 per cento con facoltà di rivalsa su chi acquista per la rivendita.

     Per gli apparecchi di produzione nazionale, le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti, la tassa è corrisposta dal fabbricante, all'atto della vendita, sul prezzo dell'apparecchio indicato nella fattura emessa agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, al netto dell'importo degli imballaggi, recipienti e simili e delle spese di trasporto nonché degli interessi e degli sconti che non concorrono a formare l'entrata imponibile ai fini della imposta suddetta.

     Per gli apparecchi provenienti dall'estero la tassa è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento.

     La tassa di radiodiffusione non concorre a costituire l'entrata imponibile agli effetti dell'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 3.

     La tassa prevista dall'art. 1 è dovuta anche per la vendita di apparecchi telericeventi e radioriceventi costruiti con scatole di montaggio od apparecchi comunque incompleti e deve essere corrisposta da colui che esegue il montaggio o il completamento o ne effettua la vendita, sulla differenza tra il prezzo dell'apparecchio completo e quello della scatola di montaggio o dell'apparecchio comunque incompleto sul quale la tassa è stata pagata. Nella stessa misura la tassa è dovuta da chiunque, anche fuori dai negozi di vendita, provvede, o per conto proprio o di terzi al montaggio degli apparecchi o al completamento di apparecchi comunque incompleti.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per le finanze può disporre, con proprio decreto, che gli apparecchi di cui al precedente articolo, provenienti dall'estero, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, da applicarsi al momento dell'importazione. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione.

 

          Art. 5.

     Per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 6.

     Il pagamento della tassa di radiodiffusione è effettuato:

     a) per gli apparecchi di produzione nazionale mediante il servizio dei conti correnti postali, con le modalità e nei termini previsti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata. L'autorizzazione al versamento dell'imposta generale sull'entrata con postagiro cumulativo settimanale è valida anche per il pagamento della tassa di radiodiffusione;

     b) per gli apparecchi provenienti dall'estero mediante versamento diretto all'ufficio doganale.

 

          Art. 7.

     Per il mancato pagamento della tassa di radiodiffusione e dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte la somma non corrisposta.

     Se la tassa è pagata oltre il termine stabilito, ma prima dell'accertamento della violazione, si applica la sopratassa del 10 per cento sulla somma corrisposta in ritardo.

     Le violazioni sono accertate dagli organi competenti per le infrazioni alle norme relative all'imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dei registri e documenti prescritti agli effetti della imposta stessa. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 8.

     Gli apparecchi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati consegnati o spediti in conto deposito o in sospeso e per i quali siano state assolte le tasse previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, non sono soggetti alla tassa stabilita con la presente legge. Sulle relative fatture di vendita devono essere indicati gli estremi dei documenti da cui risulti l'avvenuta corresponsione delle tasse predette.

     Le tasse, corrisposte ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sulle valvole e sugli altoparlanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giacenti presso i fabbricanti e gli importatori dei materiali stessi o presso i fabbricanti di apparecchi, sono rimborsate su domanda degli interessati.

     La domanda di rimborso, corredata dalla distinta dei materiali cui si riferisce, deve essere presentata alla Intendenza di finanza. Il rimborso, previo accertamento da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, è effettuato in quattro rate trimestrali di uguale importo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie in relazione al disposto del comma precedente.

 

          Art. 9.

     L'obbligo di registrazione previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è limitato agli apparecchi telericeventi e radioriceventi ed alle scatole di montaggio e agli apparecchi comunque incompleti. Il registro di carico e scarico, modello 101, è modificato in conformità al disposto del presente articolo.

 

          Art. 10.

     Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, e 3 del regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Le disposizioni della presente legge cessano di avere applicazione per effetto dell'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con decorrenza 1° gennaio 1973.