§ 95.26.3d - Legge 27 marzo 1954, n. 68.
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:27/03/1954
Numero:68


Sommario
Art. 1.      I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale [...]
Art. 2.      Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1954 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954


§ 95.26.3d - Legge 27 marzo 1954, n. 68.

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

(G.U. 7 aprile 1954, n. 80).

 

 

     Art. 1.

     I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.

 

          Art. 2.

     Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1954 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'art. 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e dell'art. 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1847, è ripartito in rate bimestrali uguali entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1958 per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

     Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il contribuente che abbia subìto danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a settantotto rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948".

 

          Art. 4.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957.

     "L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".

 

          Art. 5.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954.