§ 95.24.11 - Legge 12 dicembre 1973, n. 820.
Modificazioni in materia di tasse automobilistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:12/12/1973
Numero:820


Sommario
Art. 1.      All'art. 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono [...]
Art. 2.      In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del [...]


§ 95.24.11 - Legge 12 dicembre 1973, n. 820.

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche.

(G.U. 28 dicembre 1973, n. 332).

 

     Art. 1.

     All'art. 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente le parole "di fabbricazione italiana" e "di produzione nazionale".

 

     Art. 2.

     In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.